Cassazione Civile, Ordinanza n. 36967/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Nel giudizio di merito una proprietaria di appartamenti in edificio condominiale ha chiesto la rimozione di un cancello scorrevole collocato nell'androne condominiale, deducendo che l'opera fosse divenuta inutile e che il suo mantenimento arrecasse pregiudizio alla proprietà esclusiva. Il tribunale ha declinato la competenza ritenendo la controversia devoluta al giudice di pace come lite relativa alla misura e alle modalità di uso di un servizio condominiale. La parte attrice ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la domanda, per petitum e causa petendi, non riguardasse i limiti qualitativi o quantitativi dell'uso della cosa comune, ma un conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale, quindi estraneo all'art. 7 c.p.c. Il condominio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del regolamento per difetto di firma di difensore cassazionista; il terzo proprietario ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del regolamento, affermando che l'istanza può essere sottoscritta dal difensore che assiste la parte nel merito senza necessità di procura speciale né di iscrizione all'albo dei cassazionisti. Nel merito ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto che la domanda di rimozione del cancello non investisse la misura o le modalità di uso del servizio condominiale, ma un conflitto tra proprietà esclusiva e bene comune, con conseguente esclusione della competenza per materia del giudice di pace. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli Nord, davanti al quale ha rimesso le parti per la riassunzione, con spese al merito.
Norme richiamate
La competenza per materia del giudice di pace riguarda le cause tra condomini relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio, ma non le controversie in cui sia messo in discussione il diritto stesso del condomino a un determinato uso della cosa comune o vi sia un conflitto tra proprietà individuale e bene condominiale.
Il criterio di determinazione della competenza segue la prospettazione della domanda secondo un criterio a priori; il principio, pur dettato per la competenza per valore, è applicabile in via generale anche agli altri criteri di competenza.
art. 17 L. 21 novembre 1991 n. 374
La modifica dell'art. 7 c.p.c. ha attribuito al giudice di pace, in materia condominiale, le controversie sulla misura e sulle modalità di uso dei servizi condominiali.
Massime di principio
- Nelle controversie condominiali la competenza per materia del giudice di pace copre solo le liti sulla misura del godimento e sulle modalità qualitative di uso dei servizi o delle cose comuni, non quelle che investono il diritto stesso del singolo condomino ad utilizzare il bene comune.
- Quando la domanda, per come è formulata dall'attore, riguarda un conflitto tra proprietà esclusiva e bene comune, la competenza non si determina in base alla disciplina speciale delle liti condominiali davanti al giudice di pace, ma secondo i criteri ordinari di competenza per valore.
- La competenza va individuata in base alla prospettazione della domanda introduttiva, senza anticipare valutazioni di merito sulla fondatezza della pretesa.
- L'istanza di regolamento di competenza non richiede, per la sua validità, che il difensore sia iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, potendo essere sottoscritta dal difensore che già rappresenta la parte nel giudizio di merito.
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