Sentenza del 09/11/2017 n. 4701 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Costituzione in giudizio dell'appellante - Mancato deposito della ricevuta di notifica - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte resistente. Tuttavia, l'omissione dell'avviso di spedizione non determina l'inammissibilità quando la data di spedizione risulta comunque attestata dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento mediante timbro o stampigliatura meccanografica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante si è costituito in giudizio depositando la copia dell'atto di appello spedito per posta, ma omettendo di depositare anche la ricevuta di spedizione della raccomandata. Secondo la disciplina del processo tributario, tale documento è necessario per provare la regolare notificazione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce le forme delle notificazioni nel processo tributario, comprese quelle effettuate tramite il servizio postale. In caso di notifica postale, la documentazione della spedizione deve essere idonea a dimostrare la regolarità della notificazione.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Prevede l'inammissibilità dell'appello quando non sono rispettati gli adempimenti necessari per la costituzione in giudizio dell'appellante, tra cui il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto notificato a mezzo posta. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanata dalla costituzione dell'appellato.
Massime di principio
- Quando un atto processuale tributario è notificato tramite il servizio postale, è opportuno depositare sia una copia dell'atto spedito sia la ricevuta di spedizione della raccomandata.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione può comportare l'inammissibilità dell'appello, anche se la controparte si è costituita e non ha contestato la notificazione.
- Gli adempimenti documentali richiesti per la costituzione in giudizio devono essere verificati autonomamente, perché alcune omissioni sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanate successivamente.
- L'assenza separata dell'avviso di spedizione non è necessariamente decisiva se l'avviso di ricevimento contiene una certificazione dell'ufficio postale, tramite timbro o stampigliatura meccanografica, dalla quale risulti la data di spedizione.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è consigliabile conservare e depositare l'intera documentazione postale relativa alla notifica: atto, ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento.
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