Cassazione Penale, Sentenza n. 47730/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha chiesto la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora adottata il 14.6.2024 per assenza di elementi indiziari idonei a giustificare la limitazione della libertà e per l'insussistenza del pericolo di reiterazione. In ricorso per cassazione si è dedotta altresì la violazione dell'obbligo del GIP di decidere entro cinque giorni ex art. 299 cod. proc. pen., deducendo che la sua inosservanza avrebbe inciso sulla validità dell'ordinanza genetica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il GIP ha deciso sull'istanza in data 2.10.2024, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, e che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente la presunta violazione del termine di cinque giorni. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine di cinque giorni dell'art. 299 cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non determina invalidità del provvedimento. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il termine di cinque giorni per decidere sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è di natura ordinatoria (non perentoria); la sua inosservanza non comporta automaticamente invalidità del provvedimento cautelare.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione inammissibile e per coprire profili di colpevolezza nell'attivare l'impugnazione.
Massime di principio
- Un ricorso che impugni esclusivamente la mera inerzia del giudice (assenza di provvedimento) è in genere improcedibile: è necessario mirare a un provvedimento concreto adottato o, se si lamenta inerzia, valutare rimedi diversi (es. segnalazione, reclamo) prima di cassazione.
- Il termine di cinque giorni previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. per la decisione sull'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ordinatorio; la sua violazione non comporta di per sé nullità o invalidità del provvedimento cautelare.
- Prima di proporre impugnazioni in Cassazione è preferibile attendere il provvedimento effettivamente adottato sul merito dell'istanza e quindi impugnare quel provvedimento, piuttosto che censurare solo il ritardo decisionale.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre il gravame.
- Se si ritiene che vi siano violazioni procedurali rilevanti e perentorie (diverse dai termini ordinatori), occorre indicarle specificamente e dimostrare la rilevanza sostanziale della violazione rispetto alla validità del provvedimento.
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