Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05611/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista ha promosso azione di accertamento negativo del saldo, rideterminazione del dare/avere e ripetizione dell'indebito in relazione a un conto corrente assistito da apertura di credito, deducendo addebiti illegittimi per interessi non dovuti, anatocismo e spese prive di valida pattuizione scritta. In primo grado il Tribunale, anche a seguito di CTU e della chiamata in causa della società subentrata nel ramo d'azienda, ha accolto parzialmente la domanda e rideterminato il saldo; in appello, invece, sia l'appello principale del correntista sia quello incidentale della banca sono stati rigettati, applicandosi il criterio del saldo zero per l'incompletezza degli estratti conto prodotti. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: nullità per motivazione apparente e omessa valutazione delle prove in relazione all'azzeramento del saldo di apertura; omesso esame di fatti decisivi relativi agli estratti conto anteriori al 1995; nullità per avere la Corte ritenuto contestata la circostanza dell'importo complessivo degli addebiti; nullità per la motivazione sulla mediazione e sulla mancata partecipazione della banca; omesso esame dell'avvenuto esperimento della mediazione anche nei confronti della cessionaria; nullità per non avere tratto argomenti di prova dall'omessa partecipazione alla mediazione ex art. 116 c.p.c.; violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere ritenuto correttamente esaminato il motivo di appello sulla mancata allegazione dell'omesso invio degli estratti conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sull'apparenza della motivazione, osservando che la sentenza impugnata superava ampiamente il minimo costituzionale e aveva spiegato la scelta del criterio del saldo zero in ragione della mancata produzione integrale degli estratti conto sin dall'origine del rapporto. Ha dichiarato inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché volti in realtà a contestare la valutazione delle prove e, inoltre, per il giudizio di doppia conforme; ha reputato inammissibili anche le censure sulla mediazione e sull'uso di argomenti di prova, perché attinenti al merito e comunque non decisive. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 342 c.p.c. poiché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stata invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio rilevando che la motivazione era comprensibile e sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    è stato richiamato il principio della doppia conforme come ostativo alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    la mancata partecipazione alla mediazione non imponeva di per sé al giudice di desumere argomenti di prova, essendo la valutazione rimessa al merito e comunque non decisiva nel caso concreto.

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve investire la ratio decidendi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la reale ragione della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per delimitare il vizio di motivazione al solo minimo costituzionale e per escludere che la sentenza fosse affetta da motivazione apparente.

  • Cass., Sez. U., n. 34476/2019

    richiamata per chiarire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura per motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione in modo comprensibile e logicamente coerente, potendo ritenersi implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la ratio decidendi.
  • L'omesso esame di documenti o di risultanze istruttorie non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; non è quindi consentito trasformare in vizio di legittimità il mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di conto corrente bancario, se il cliente che agisce per la rideterminazione del saldo non produce la serie completa degli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, il giudice può fare applicazione del criterio del saldo zero, ponendo l'incompletezza probatoria a carico della parte che intende far valere il diritto.
  • Il motivo di appello e quello di ricorso per cassazione devono aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura che non colpisca la reale ragione del decisum è inammissibile.
  • La mancata partecipazione della controparte alla mediazione non comporta automaticamente l'utilizzabilità di argomenti di prova sfavorevoli, dovendo comunque il giudice verificare la rilevanza della circostanza alla luce dell'istruttoria già acquisita e delle regole sull'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.