Sentenza n. 3472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto ad entrambi i ricorsi: della sentenza in forma semplificata del T.R.G.A. per il Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, n. 58/2025, resa tra le parti, per l’annullamento: a) del provvedimento di diniego assunto dalla PAT prot. n. 13366 dd. 5 dicembre 2024, avente ad oggetto “Nuova struttura Ala, Fraz. Chizzola, via del Porto 4, c/o Centrale Telecom - CC Chizzola p.ed. 373. Diniego di autorizzazione unica”, comunicato a mezzo pec in data 5 dicembre 2024; b) dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala nelle sedute della Conferenza di Servizi indetta nel procedimento in esame di cui ai verbali di data 23 agosto 2024 e 3 ottobre 2024; c) dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala con la nota prot. PAT/RFP330-30/07/2024-0590264, con la nota prot. n. PAT/RFP330-03/10/2024-0745430 e con la nota prot. PAT/RFP330-11/10/2024-0770421; d) del provvedimento dd. 4 settembre 2023 di rigetto/archiviazione dell’istanza di data 8 febbraio 2022 prot. n. A116-0002256-08/02/2022-A per l’installazione nuova srb codice Inwit: i364 tn - fs-Serravalle, codice tim: tdc5 – Serravalle all’Adige, codice Vodafone 2tn4105c - fs-Serravalle ssi - in p.ed. 269 c.c. Chizzola, via del Porto 4 presso centrale Telecom; e) del parere della Commissione edilizia del Comune di Ala reso nella seduta n. 5 del 24.5.2022; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, che aveva annullato il diniego provinciale di autorizzazione unica per una nuova stazione radio base e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego della Provincia Autonoma di Trento all'autorizzazione unica per l'installazione di una nuova stazione radio base su un'area privata nel Comune di Ala. Il diniego si fondava principalmente sul dissenso del Comune, che aveva evidenziato l'impatto visivo e insediativo dell'impianto, la contrarietà dei residenti e la preferibilità di siti alternativi, anche pubblici. In primo grado l'operatore aveva sostenuto che, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2-septies, comma 5, della l.p. n. 9/1997 senza un diniego, un parere negativo dell'APPA o un dissenso congruamente motivato proveniente dalle amministrazioni qualificate indicate dalla norma, si fosse formato il silenzio-assenso. Aveva inoltre dedotto l'inidoneità del dissenso comunale, la violazione della disciplina provinciale sulla localizzazione degli impianti e l'eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento e mancato bilanciamento degli interessi. La Provincia ha appellato deducendo l'erronea valutazione dei fatti, il difetto di motivazione, il travisamento, la violazione del dovere di buona fede e collaborazione e dell'art. 3 del d.P.P. n. 25-100/Leg. del 2012, sostenendo che il Comune avesse individuato siti pubblici alternativi tecnicamente idonei, meno impattanti e inizialmente condivisi dall'operatore. Ha inoltre contestato la formazione del silenzio-assenso, in ragione della complessità e della durata pluriennale del procedimento, delle interlocuzioni tecniche, delle modifiche progettuali e dell'istruttoria ancora in corso. Il Comune ha dedotto analoghe censure, sostenendo che il proprio dissenso fosse specifico e congruamente motivato, idoneo a impedire il silenzio-assenso, e che il Comune dovesse essere considerato amministrazione preposta alla tutela del territorio, dell'ambiente e della salute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito e respinto entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Ha esaminato preliminarmente la censura, riproposta dall'operatore, relativa alla formazione del silenzio-assenso. Secondo il Collegio, l'art. 2-septies, comma 5, della l.p. n. 9/1997 configura il silenzio-assenso come regola ordinaria dell'autorizzazione unica, derogabile solo al ricorrere cumulativo delle condizioni tassative previste dalla norma: comunicazione tempestiva di un diniego, parere negativo dell'APPA oppure dissenso congruamente motivato proveniente dalle strutture provinciali o dalle amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Il dissenso del Comune di Ala non rientrava tra quelli impeditivi, poiché il Comune partecipava al procedimento quale ente territoriale portatore di interessi locali, ma non era qualificabile, secondo l'assetto delle competenze provinciali, come amministrazione preposta in senso proprio alle materie sensibili indicate dalla disposizione. Il dissenso comunale aveva quindi valore consultivo o istruttorio, ma non poteva interrompere il termine né impedire il perfezionamento del silenzio-assenso. Nel caso concreto non erano stati adottati entro sessanta giorni né un diniego provinciale, né un parere negativo dell'APPA, né un dissenso qualificato proveniente dai soggetti individuati dalla legge. Il diniego provinciale del 5 dicembre 2024 era pertanto tardivo. Il Collegio ha inoltre rilevato che il parere comunale richiamava il timore di contestazioni dei residenti e un precedente parere negativo, senza una valutazione comparativa adeguata della nuova configurazione dell'impianto, complessivamente meno impattante, e valorizzando un aumento di altezza di soli 70 centimetri. Accertata la formazione del titolo per silentium, le censure relative alla congruità del dissenso comunale, alla localizzazione alternativa e alla valutazione degli interessi sono state dichiarate in parte inammissibili per carenza di interesse, poiché irrilevanti rispetto all'avvenuto perfezionamento dell'autorizzazione tacita. Le ulteriori censure riproposte dall'operatore sono state assorbite. Le amministrazioni appellanti sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore dell'operatore appellato.
Norme richiamate
art. 2-septies, comma 5, l.p. n. 9/1997
l’autorizzazione unica è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 2-quinquies, comma 2. Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s’intende accolta.
La disposizione configura il silenzio-assenso come regola ordinaria e prevede condizioni ostative cumulative, tassative e di stretta interpretazione. Solo il dissenso proveniente dalle strutture provinciali o dalle amministrazioni istituzionalmente preposte alle materie sensibili indicate dalla norma può impedire il perfezionamento del titolo tacito.
art. 2-quinquies, comma 2, l.p. n. 9/1997
È richiamato quale disposizione relativa alla presentazione della domanda di autorizzazione unica, nel contesto del termine di sessanta giorni previsto per la conclusione del procedimento.
È richiamato dalle amministrazioni appellanti in relazione all'obbligo di motivazione del dissenso comunale; la decisione, tuttavia, definisce la controversia principalmente sulla base dell'assenza di efficacia impeditiva del dissenso comunale rispetto al silenzio-assenso.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamato nell'appello provinciale con riferimento ai doveri di buona fede e collaborazione nel rapporto procedimentale; la relativa censura è divenuta irrilevante dopo l'accertamento della formazione del silenzio-assenso.
art. 3 d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.
È richiamato in relazione ai criteri di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alla preferenza per aree pubbliche e alla minimizzazione dell'impatto e dell'esposizione della popolazione; tali questioni sono state ritenute non più rilevanti dopo l'accertamento del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale configura il silenzio-assenso come regola ordinaria e individua tassativamente le condizioni che ne impediscono la formazione, tali condizioni sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere ampliate oltre il dato letterale.
- Il dissenso comunale espresso nel procedimento di autorizzazione unica per una stazione radio base non impedisce il silenzio-assenso se il Comune, secondo l'assetto delle competenze applicabile, non è amministrazione istituzionalmente preposta alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali in senso proprio; in tal caso il dissenso ha valore consultivo o istruttorio.
- Il silenzio-assenso si perfeziona decorso il termine legale quando non siano stati comunicati tempestivamente un provvedimento di diniego, un parere negativo dell'autorità ambientale espressamente prevista o un dissenso qualificato proveniente dai soggetti indicati dalla legge; un diniego successivo è tardivo.
- L'accertamento della formazione del titolo tacito rende prive di interesse le censure riguardanti la congruità sostanziale del dissenso, la comparazione con siti alternativi e il bilanciamento degli interessi, quando tali questioni non possono più incidere sull'esito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →