Ordinanza n. 8822/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione, disposta in sede di scorrimento della graduatoria, dalla procedura speciale di assunzione nella qualifica di vigile del fuoco per ritenuta sussistenza di tubercolosi latente quale causa di non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ne ha disposto l’esclusione dalla procedura speciale di assunzione, il verbale della commissione medica recante la valutazione di non idoneità e la disposizione regolamentare concernente la tubercolosi latente, contestandone l’applicazione al proprio quadro clinico. Il giudizio cautelare aveva disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a.; gli esiti dell’accertamento sono stati acquisiti mediante relazione depositata il 30 marzo 2026. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia che la verificazione ha fornito elementi valutativi rilevanti ai fini della riammissione provvisoria.
La decisione
Il Collegio, esaminata la relazione del verificatore e ritenendo di non avere ragioni per disattenderne le conclusioni, ha disposto la riammissione del ricorrente con riserva al prosieguo delle operazioni concorsuali, senza definire nel merito la domanda di annullamento degli atti impugnati. Per concentrare il contraddittorio, ha ordinato l’integrazione nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. Ha fissato termini perentori di trenta giorni per l’adempimento e di ulteriori dieci giorni per il deposito della relativa documentazione, rinviando il prosieguo all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
Disposizioni poste a fondamento della verificazione disposta nel giudizio cautelare per acquisire un accertamento tecnico rilevante sulla questione di idoneità.
decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018
Disciplina richiamata quale fonte della procedura speciale di assunzione, a domanda, nella qualifica di vigile del fuoco.
art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019
Disposizione indicata quale base della causa di esclusione per non idoneità sanitaria contestata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta nel giudizio amministrativo fornisce elementi tecnici rilevanti e il Collegio non ravvisa ragioni per disattenderne gli esiti, tali conclusioni possono giustificare una riammissione con riserva alla procedura selettiva, senza anticipare la decisione definitiva sull’annullamento degli atti impugnati.
- La riammissione con riserva consente la prosecuzione delle operazioni concorsuali da parte del candidato escluso, mantenendo impregiudicata la definizione nel merito della controversia.
- Quando il ricorso contro l’esclusione da una procedura selettiva può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intera platea dei vincitori e degli idonei.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un sunto del ricorso e della decisione, nonché dell’elenco dei soggetti interessati.
- La diffusione di un provvedimento giurisdizionale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali e sanitari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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