Cassazione Penale, Sentenza n. 34799/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del Tribunale di Bari. Il difensore ha allegato il mancato deposito tempestivo del ricorso in cancelleria competente (tramite PEC) per effetto di un forte shock emotivo dovuto alla morte del padre, coincidente con la scadenza del termine; il deposito era stato invece effettuato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo
La decisione
L'istanza e' stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ritenuto che la circostanza invocata non rientri nella nozione di forza maggiore o caso fortuito ai sensi dell'art. 175 c.p.p., poiche' la forza maggiore deve essere un impedimento assoluto, esterno e invincibile tale da rendere vano ogni sforzo per compiere l'atto. Il difensore si era avvalso di un collaboratore per il deposito invece di provvedervi personalmente e, secondo la Corte, avrebbe dovuto esercitare normale diligenza e verificare l'idoneita' del delegato (culpa in eligendo). Per tali ragioni la richiesta e' stata respinta e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte precisa che la declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna alle spese ma non impone automaticamente la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che resta facoltativa
Norme richiamate
La norma disciplina la restituzione in termine in presenza di caso fortuito o forza maggiore. La Corte interpreta che la forza maggiore deve consistere in un impedimento assoluto, esterno e invincibile che renda impossibile l'utilizzo degli strumenti processuali a disposizione del difensore
Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997 (giurisprudenza)
Precisa i requisiti della forza maggiore: deve essere invincibile, esterna e tale da rendere vano ogni sforzo umano per superarla; se invocata dal difensore, deve impedire l'uso dei mezzi che il codice mette a disposizione
Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006 (giurisprudenza)
Richiama l'obbligo di normale diligenza del difensore e il principio secondo cui la delega a collaboratori non esime dalla verifica della loro idoneita', con conseguente responsabilita' per culpa in eligendo
Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000 (giurisprudenza)
Usata in analogia per stabilire le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilita' della richiesta di restituzione: condanna alle spese processuali ma non automatica applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La restitutio in termini ex art. 175 c.p.p. richiede la sussistenza di un impedimento assoluto, esterno e invincibile; le difficolta' emotive personali non sono di per se' idonee salvo che non rendano materialmente impossibile ogni azione
- La scelta di delegare ad un collaboratore non sostituisce l'obbligo del difensore di esercitare normale diligenza e di verificare l'idoneita' del delegato: omissioni in tale verifica possono integrare culpa in eligendo
- Per ottenere la restitutio e' necessario dimostrare che non era possibile avvalersi degli strumenti processuali disponibili (es. PEC, verifiche alternative); spiegazioni generiche o emotive, senza prova dell'impossibilita' effettiva, sono insufficienti
- La declaratoria di inammissibilita' della richiesta comporta normalmente la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e' facoltativa e non automatica
- In situazioni simili conviene documentare tempestivamente e in modo circostanziato l'impossibilita' materiale di agire (certificati medici, attestazioni di malfunzionamento di mezzi di comunicazione, prove dell'assenza di accesso agli strumenti), e dimostrare l'impossibilita' oggettiva di avvalersi di altri rimedi
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