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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'esecuzione della determina di liquidazione recante il n. 30582, resa in data 11 giugno 2025 dal Dirigente Responsabile della struttura proponente Area Emergenza Urgenza e Continuità Assistenziale, avente ad oggetto la liquidazione delle prestazioni aggiuntive presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona;

Giustizia amministrativa202501433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determina di liquidazione di spettanze per prestazioni aggiuntive presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla determina di liquidazione n. 30582 dell'11 giugno 2025, con cui il dirigente responsabile dell'Area Emergenza Urgenza e Continuità Assistenziale aveva disposto la liquidazione in suo favore delle spettanze dovute per prestazioni aggiuntive. Il TAR ha preliminarmente verificato l'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 112 c.p.a., chiedendosi se la determina potesse essere equiparata a una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento suscettibile di ottemperanza. La ricorrente pretendeva l'attuazione coattiva della determina, nonostante questa disponesse la liquidazione senza specificare modalità e limiti temporali e senza costituire un titolo esecutivo certo. L'Amministrazione ha inoltre dedotto che il difensore della ricorrente, indicato nella determina quale mandatario all'incasso, era munito soltanto di procura alle liti e non di una procura notarile speciale al pagamento a favore di terzi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza presupponga un titolo esecutivo certo e non possa essere utilizzato come ordinario giudizio di cognizione per accertare l'esistenza, l'ammontare o le modalità di adempimento di un credito. La determina di liquidazione, priva di specificazione delle modalità e dei limiti temporali della liquidazione, non è stata ritenuta equiparabile a una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento suscettibile di ottemperanza; la clausola di immediata esecutività non ne modifica la natura. Il TAR ha inoltre condiviso la difesa dell'Amministrazione relativa alla carenza di una procura notarile speciale per il pagamento al difensore indicato come mandatario all'incasso, richiamando gli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923 e l'art. 9, comma 3, della legge 2248/1865, all. E. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di sentenze passate in giudicato e di provvedimenti ad esse equiparati; occorre quindi verificare preliminarmente che il provvedimento azionato abbia natura di titolo suscettibile di ottemperanza.

  • artt. 69 e 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    Il pagamento a favore di terzi di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni richiede una procura speciale idonea, non essendo sufficiente la sola procura alle liti.

  • art. 9, comma 3, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    il pagamento a favore di terzi di crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, presuppone il rilascio di un’apposita procura par atto di notaio

    La riscossione da parte di un terzo di un credito verso una pubblica amministrazione presuppone una procura notarile speciale al pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo certo e non può essere utilizzato per ottenere, per la prima volta, l'accertamento dell'esistenza, dell'ammontare o delle modalità di adempimento di un credito, attività proprie di un giudizio di cognizione.
  • Una determina amministrativa di liquidazione è suscettibile di ottemperanza solo se, per contenuto, determinatezza ed efficacia, è equiparabile a un provvedimento dotato di forza esecutiva; la mera apposizione della clausola di immediata esecutività non rende automaticamente la determina equiparabile a una sentenza passata in giudicato.
  • Quando l'atto amministrativo dispone genericamente la liquidazione di spettanze senza precisare modalità e limiti temporali dell'adempimento, non costituisce un titolo sufficientemente certo per l'esperimento del giudizio di ottemperanza.
  • Per il pagamento a favore di un terzo di un credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione è necessaria un'apposita procura notarile speciale al pagamento; la sola procura alle liti non è sufficiente a legittimare il mandatario all'incasso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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