Sentenza del 20/01/2016 n. 952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relative al 1997, con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili, in particolare spese di manutenzione di automezzi concessi in comodato a sub-agenti e altri costi. La CTR del Lazio, con sentenza n. 120/14/2008 depositata il 21 maggio 2008, aveva respinto l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Agenzia. F. srl ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, contestando, tra l’altro, l’inerenza e la deducibilità delle spese, l’onere della prova, l’interpretazione dei rapporti di comodato e l’inammissibilità di eccezioni considerate nuove in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per quesiti di diritto generici, ambigui o confusi, per mancata distinzione tra violazioni di legge e vizi di motivazione, per difetto di autosufficienza o perché non coglievano la ratio della decisione impugnata. Il quinto motivo è stato anche ritenuto infondato: la questione della deducibilità dei costi di manutenzione era già compresa nella materia del contendere fin dal ricorso introduttivo. La Corte ha inoltre confermato che la CTR aveva motivato in modo logico sull’indeducibilità, rilevando che i contratti ponevano le spese a carico dei comodatari e che la società non aveva provato né una diversa regolamentazione del rapporto né di avere effettivamente sostenuto i costi. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La C.T.R. ha infatti confermato la indeducibilità dei costi per manutenzione veicoli sulla base di argomentazioni logiche e con una corretta valutazione delle emergenze processuali.
Nel caso concreto, l’accertamento dei costi indeducibili è stato confermato sulla base delle risultanze processuali e della mancata prova, da parte della società, che i costi fossero effettivamente rimasti a suo carico.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Tale eccezione fu sollevata dalla contribuente per la prima volta nelle controdeduzioni depositate in data 18.4.2008, con conseguente statuizione di inammissibilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, trattandosi di eccezione nuova.
Una nuova eccezione non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio d’appello; nel caso deciso, la censura proposta tardivamente dalla contribuente è stata dichiarata inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Pure i motivi sopra riportati, in cui vengono cumulativamente prospettati un vizio di violazione di legge e di carente e contraddittoria pronunzia sopra punti decisivi della controversia, sono inammissibili,per inidonea formulazione del quesito ex art. 366 bis c.p.c..
Il quesito richiesto per i motivi di ricorso deve essere formulato in modo chiaro e specifico, distinguendo le diverse censure; la sua genericità o confusione comporta l’inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Quanto al vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, il quesito appare formulato in modo generico, mentre il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5) non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
La censura motivazionale deve indicare il fatto controverso e spiegare concretamente perché l’omissione o l’insufficienza della motivazione inciderebbe sulla decisione; non basta chiedere una diversa valutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Premesso che anche questo motivo risulta indeterminato, richiamandosi unicamente la disposizione di cui all'art. 360 c.p.c,. n. 5), laddove la censura denunziata appare in realtà riconducibile al vizio di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 4) (error in procedendo), il motivo appare inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non viene riportato, in parte qua, il contenuto dell'atto difensivo dell'Agenzia.
Quando si denuncia un errore processuale, il ricorso deve individuare correttamente il vizio e riportare gli atti necessari a dimostrarlo; la mancata trascrizione del contenuto rilevante può rendere la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.
La C.T.R. non si è infatti limitata a dar rilievo alla previsione contrattuale, che poneva a carico dei comodatari gli oneri di manutenzione degli automezzi, ma ha anche evidenziato che la contribuente aveva omesso di provare di avere effettivamente sostenuto i relativi costi.
Chi pretende la deduzione di un costo deve dimostrare gli elementi che ne giustificano il trattamento fiscale, inclusa la sua effettiva imputazione economica al contribuente, quando il contratto attribuisce l’onere a un altro soggetto.
Codice civile, artt. 1362 e 1363
Le norme sull’interpretazione del contratto sono state invocate dalla ricorrente, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura e ha rilevato che la CTR aveva fondato la decisione anche sulla mancata prova dell’effettivo sostenimento dei costi.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non ha fondato su di essa una specifica interpretazione; i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
Massime di principio
- La deduzione fiscale di un costo richiede prova non solo della sua riferibilità all’attività d’impresa, ma anche del suo effettivo sostenimento e della sua imputazione al contribuente; se il contratto pone la spesa a carico di un terzo, occorre documentare perché, in concreto, l’onere sia rimasto a carico dell’impresa.
- Una contestazione o eccezione nuova non può essere introdotta per la prima volta in appello, se altera la materia del contendere rispetto a quella definita nel primo grado.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono individuare con precisione la violazione denunciata e confrontarsi con la ragione decisiva della sentenza; quesiti generici, commistioni non chiarite tra vizi diversi o richieste di rivalutazione dei fatti possono comportare l’inammissibilità.
- La censura di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: occorre indicare un fatto decisivo specifico e spiegare puntualmente l’omissione o la contraddizione che renderebbe la motivazione inadeguata.
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