Cassazione Penale, Sentenza n. 02057/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che lo aveva condannato per truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che, sebbene in udienza sia stata pronunciata la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, tale integrazione non era stata riportata formalmente nel dispositivo né nella motivazione depositata. Perciò, a suo avviso, la sentenza sarebbe rimasta una condanna detentiva appellabile e la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile. In via subordinata, la difesa ha chiesto che l'appello venisse riqualificato in ricorso per cassazione (art. 568 c.5 cpp) per i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 545bis cpp (nella formulazione allora vigente), la sostituzione della pena disposta in udienza e della quale è stata data lettura integra il dispositivo e fa sì che la sentenza sia a tutti gli effetti di condanna alla pena sostitutiva; perciò la decisione era inappellabile ai sensi dell'art. 593 cpp come modificato dal D.Lgs. 150/2022. La Corte ha altresì ritenuto che la mancata menzione nella motivazione o l'assenza dell'ordinanza allegata costituiscano un mero errore materiale e non una nullità. Quanto alla richiesta di conversione in ricorso per cassazione, la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse perché l'impugnazione originaria era connotata da motivi di merito non attagliabili al giudizio di legittimità e, dunque, sarebbe stata comunque inammissibile anche se qualificata come ricorso per cassazione; i motivi nuovi sarebbero inoltre inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.4 cpp. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Gli atti vengono rimessi al Tribunale di Macerata per la correzione dell'errore materiale consistente nella mancata allegazione dell'ordinanza di sostituzione della pena.
Norme richiamate
"del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545"
La Corte interpreta la norma nel senso che la sostituzione della pena pronunciata e letta in udienza integra il dispositivo di condanna: la lettura in udienza rende la decisione immediatamente efficace e pubblicata, senza necessità di annotazioni successive nel dispositivo depositato.
art. 593 cod. proc. pen. (mod. D.Lgs. 150/2022)
La sentenza con applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile; pertanto l'appello è improcedibile se riguarda provvedimenti di tal genere.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di riqualificare l'impugnazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mancata conversione non abbia causato interesse perché la riqualificazione non avrebbe evitato l'inammissibilità sostanziale del gravame.
Elenca i motivi deducibili in cassazione; la Corte osserva che l'impugnazione originaria verteva su questioni di merito non riconducibili ai motivi di legittimità richiesti dall'art. 606, dunque un'eventuale conversione non avrebbe reso il ricorso ammissibile.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi: i motivi aggiunti non possono sanare il vizio radicale dell'atto di impugnazione originario.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Consente la correzione degli errori materiali; la Corte ordina la trasmissione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento perché corregga l'omissione materiale relativa all'allegazione dell'ordinanza di sostituzione della pena.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la liquidazione della somma alla Cassa delle ammende ma senza escludere la responsabilità pecuniaria.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado dispone in udienza la sostituzione della pena detentiva e ne dà lettura, tale provvedimento integra il dispositivo: la sentenza si considera pronunciata nella nuova formulazione e, se prevista dalla norma, diventa inappellabile.
- La statuizione contenuta nel dispositivo prevale sulla motivazione: omissioni o incongruenze della motivazione non incidono sulla validità della decisione se il dispositivo è stato correttamente pronunciato e pubblicato in udienza.
- La mancata allegazione dell'ordinanza che ha disposto la sostituzione della pena costituisce, di norma, un errore materiale e non una nullità; la correzione deve essere effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento ai sensi dell'art. 130 cpp.
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile un appello quando la sentenza impugnata è di fatto inappellabile; la semplice richiesta di conversione dell'appello in ricorso per cassazione non salva l'impugnazione se l'atto originario è viziato quanto ai requisiti sostanziali per la legittimità.
- I motivi aggiunti non possono sanare un atto di impugnazione originariamente inammissibile: l'inammissibilità si trasmette ai nuovi motivi (art. 585 c.4 cpp).
- Prima di chiedere la conversione in ricorso per cassazione è importante valutare se i motivi iniziali siano compatibili con il giudizio di legittimità (art. 606 cpp); altrimenti la conversione risulterà inefficace.
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