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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12592/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato condannato per concorso in truffa aggravata. I tre motivi deducevano tutti vizi di motivazione: il primo contestava il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., sostenendo che non vi fosse piena prova della commissione del fatto da parte del ricorrente; il secondo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il terzo censurava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, concluso con equivalenza, ritenuto erroneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché integralmente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logici. Ha osservato che il giudice di merito aveva adeguatamente richiamato la sentenza di primo grado, valorizzando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e gli atti d'indagine acquisiti in dibattimento, dai quali emergevano la responsabilità dell'imputato per truffa, la non occasionalità della condotta, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., e la congruità del trattamento sanzionatorio, determinato nel minimo edittale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa contestata, nella forma aggravata indicata nel capo d'imputazione

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dalla difesa per sostenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa per la non occasionalità della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel dispositivo di condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente coerente.
  • Il vizio di motivazione non può essere usato per prospettare una diversa lettura del compendio probatorio o per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi la non occasionalità della condotta, indice incompatibile con la lieve offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi logici o giuridici; non è sufficiente contestarne l'esito in modo generico o meramente assertivo.
  • La conferma della responsabilità e della pena al minimo edittale, in presenza di motivazione adeguata del giudice di merito, non legittima un sindacato di merito surrettizio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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