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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24997/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/06/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di incauto acquisto e non in quella di ricettazione. La censura mirava quindi a escludere il dolo della ricettazione, sostenendo che mancassero gli elementi per affermare la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene. La Corte ha però osservato che la doglianza era priva di specificità, perché sostanzialmente ripetitiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la circostanza che la scheda SIM risultava intestata a persona diversa dall'imputato e l'inadeguatezza delle spiegazioni fornite sulle modalità di acquisto, da cui desumevano la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita del telefono.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è stata ritenuta configurabile in presenza di elementi da cui desumere la consapevole accettazione del rischio dell'illecita provenienza del bene.

  • art. 712 c.p.

    La difesa invocava la diversa qualificazione del fatto come incauto acquisto, ma la Corte ha ritenuto la censura non specifica e già superata dalle valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e confutate in modo puntuale e coerente dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della ricettazione, la prova del dolo può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, come l'intestazione del bene o della scheda a soggetto diverso dall'acquirente e l'inidoneità delle spiegazioni rese sulle modalità di acquisto, quando tali elementi evidenzino la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita.
  • La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dalla presenza o meno della consapevolezza, anche nella forma dell'accettazione del rischio, dell'illecita provenienza del bene: in assenza di una critica specifica alla motivazione sul dolo, la diversa qualificazione non può essere accolta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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