Cassazione Civile, Sentenza n. 10918/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia origina dalla domanda di Gaetano Vincenti (rappresentata dagli eredi) per il risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" per abusiva reiterazione di contratti a termine e per il pagamento di un'indennità per la permanente disponibilità lavorativa. In primo grado la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Cassazione (sent. n. 3155/2024) censurò la decisione ritenendo che la nullità per mancanza di forma scritta non escludesse in automatico l'accertamento dell'abusiva reiterazione. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accertato l'abusiva reiterazione e liquidato il danno parametrandolo alla nuova disciplina introdotta dal D.L. n.131/2024. Gli Assessorati hanno impugnato la sentenza di merito contestando (i) la corretta portata del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e la necessità di ulteriori accertamenti, (ii) l'applicazione dello "ius superveniens" (art.12 D.L. 131/2024) e la presunta incompatibilità della disciplina con la specificità/stagionalità degli OTD siciliani e (iii) l'omesso esame della decadenza ex art.32 L.183/2010 e della stagionalità/intervali fra contratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Assessorati. Ha ritenuto che la sentenza di legittimità (n.3155/2024) aveva già affermato che la mancanza della forma scritta nei contratti a termine con la pubblica amministrazione realizza un'elusione della normativa anti-abuso e può dar luogo all'accertamento dell'abusiva reiterazione; quindi il giudice del rinvio non poteva riesaminare i presupposti logico-giuridici impliciti di quella pronuncia. Ha confermato la legittimità dell'accertamento dell'abuso compiuto in sede di rinvio e l'applicazione, per la liquidazione del danno, della disciplina sopravvenuta (art.12 D.L. n.131/2024 che modifica art.36, comma 5, del d.lgs. n.165/2001). Ha affermato che la norma novellata si applica come ius superveniens ai giudizi in corso e non è limitata soggettivamente alle assunzioni tramite PIAO né esclude gli OTD regionali. Ha inoltre stabilito che la norma di interpretazione autentica (art.11 L.203/2024) non poteva rimettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già implicito nella sentenza di cassazione. La Corte ha confermato la liquidazione disposta in grado di merito (diciannove mensilità della retribuzione globale di fatto più accessori) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (compensi professionali ed esborsi indicati), escludendo l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per gli Assessorati regionale in virtù del meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
Novella l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 introducendo la misura di liquidazione del danno (tra 4 e 24 mensilità) quale parametro codificato; la Corte l'ha applicata come ius superveniens ai giudizi in corso e ha ritenuto che il testo non escluda la sua applicabilità agli enti regionali o alle assunzioni OTD.
Decreto Legislativo n. 165/2001
Costituisce la norma di riferimento per il "danno comunitario"; dopo la modifica del 2024 la misura è stata codificata e la Corte ha applicato tale parametro per la liquidazione del risarcimento.
Prevedeva regole prospettiche per la tutela del lavoratore precario (esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale in certe misure); la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche quando i contratti siano nulli per mancata forma scritta.
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Fonte comunitaria con finalità anti-abusive sull'uso dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto che la normativa e le garanzie nazionali devono essere interpretate in coerenza con tale principio, e la mancanza di forma scritta può integrare una violazione funzionale a contrastare l'abuso.
Regio Decreto n. 2440/1923
Prevedono la forma scritta specifica per i contratti nella pubblica amministrazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per affermare che l'assenza della forma scritta può determinare nullità e, insieme, rendere possibile l'accertamento di abusiva reiterazione dei contratti.
art. 11 (norma di interpretazione autentica)
Disposizione di interpretazione autentica che i ricorrenti invocavano per ridefinire la nozione di stagionalità; la Corte ha però ritenuto che, ove l'abusiva reiterazione sia già implicitamente accertata nella pronuncia di cassazione, la norma sopravvenuta di interpretazione autentica non può rimettere in discussione il giudicato interno.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5072/2016
Giurisprudenza di riferimento che ha riconosciuto l'esonero dall'onere probatorio per il lavoratore precario e l'applicabilità di parametri di liquidazione del danno; richiamata come orientamento consolidato.
Cassazione, sentenza n. 3155/2024
Principio di diritto che ha affermato che la mancanza della forma scritta nei contratti a termine con la PA non esclude la protezione del lavoratore e può determinale l'accertamento dell'abusiva reiterazione; vincola il giudice del rinvio quanto ai presupposti logico-giuridici della decisione.
Cassazione, sentenza n. 4075/2024
Pronuncia precedente di merito citata dalla Corte come contenente gli accertamenti su cui si è formato il giudicato implicito riguardante l'abusiva reiterazione.
Massime di principio
- La mancata osservanza della forma scritta nei contratti a termine stipulati con la pubblica amministrazione può integrare non solo la nullità formale ma anche la base per accertare l'abusiva reiterazione e il conseguente diritto al "danno comunitario".
- Se la Cassazione, con sentenza di cassazione con rinvio, enuncia un principio di diritto e implicitamente determina presupposti logico-giuridici, il giudice del rinvio è vincolato e non può riesaminare quelle stesse questioni come se fossero libere.
- Le modifiche legislative successive (ius superveniens) che codificano i criteri di liquidazione del danno si applicano, in mancanza di espressa norma transitoria contraria, anche ai giudizi in corso.
- Le norme di interpretazione autentica sopravvenute non possono normalmente rimuovere accertamenti già formatisi nel giudicato interno di una sentenza di cassazione con rinvio.
- La disciplina statale sul trattamento economico e risarcitorio del lavoro pubblico si applica anche alle amministrazioni regionali quando ricade nella materia d'interesse del legislatore statale; pertanto la Regione non è automaticamente esclusa dall'applicazione delle norme sul "danno comunitario".
- Le eccezioni relative a decadenze o questioni di impugnabilità devono essere state sollevate e trattate nelle fasi rilevanti del giudizio; se risultano coperte dal giudicato interno derivante da una pronuncia di cassazione con rinvio, non possono essere rinnovate per alterare l'esito del riesame.
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