Cassazione Civile, Sentenza n. 10916/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zagarrio aveva chiesto il risarcimento per la presunta abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento di un'indennità per la permanente disponibilità lavorativa. Dopo decisioni di merito contrastanti e una cassazione che aveva stabilito il principio secondo cui la nullità per mancanza di forma scritta non esclude a priori l'accertamento dell'abusiva reiterazione (con esonero dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010), il giudice di rinvio ha quantificato il danno applicando la disciplina sopravvenuta (art. 12 D.L. n. 131/2024) e liquidandolo in diciannove mensilità. Gli Assessorati ricorrenti hanno impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'appello non avrebbe affrontato questioni rilevanti (stagionalità, decorrenza dei termini di impugnazione, applicabilità della L.R. siciliana e del PIAO) e che norme sopravvenute (art. 11 L. n. 203/2024) o speciali avrebbero escluso l'applicabilità della disciplina sul danno agli OTD regionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza di legittimità precedente (Cass. n. 2992/2024) aveva correttamente fissato il principio secondo cui la mancanza della forma scritta nei contratti a termine pubblici comporta non solo la nullità formale ma anche il venir meno della certezza dell'assetto temporale richiesto dalla disciplina antiabusiva, rendendo pertanto possibile l'accertamento dell'abusiva reiterazione. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nel liquidare il danno secondo i parametri del successivo art. 12 D.L. n. 131/2024 (ora art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001), abbia applicato correttamente lo ius superveniens e non abbia errato nel non ritenere rilevanti le norme regionali o interpretative sopravvenute rispetto agli accertamenti già compiuti. Ha quindi confermato la liquidazione del danno e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (ora art. 28, d.lgs. n. 81/2015)
«l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 ... non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ... in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali ... all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro"
La Corte ha riconosciuto che l'esonero dall'onere probatorio previsto dalla norma si applica anche quando i contratti sono nulli per difetto di forma scritta: la mancanza della forma scritta può integrare un'elusione della disciplina antiabusiva e quindi legittima l'accertamento dell'abusiva reiterazione.
art. 16 e art. 17 R.D. 2440/1923
Prevedono la forma scritta per i contratti a termine nel pubblico impiego: la loro violazione determina la nullità formale dei contratti, ma non impedisce di per sé l'accertamento dell'abuso nella reiterazione.
art. 5 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Clausola antiabusiva europea cui la disciplina interna deve conformarsi; la violazione delle regole interne sulla forma può integrare un'elusione delle finalità antiabusative dell'Accordo.
art. 12 D.L. n. 131/2024 (convertito)
Novellando l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, ha fissato il criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione; la Corte ha ritenuto che tale ius superveniens si applichi al giudizio di rinvio in assenza di norma transitoria contraria.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Norma di riferimento per la liquidazione del danno da abusiva reiterazione nel pubblico impiego; con la modifica legislativa è stato codificato il parametro di liquidazione (4-24 mensilità).
art. 11, Legge n. 203/2024 (norma di interpretazione autentica)
Norma interpretativa sulla nozione di stagionalità evocata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che, essendo l'accertamento dell'abusiva reiterazione già fondato e presupposto implicito della pronuncia di cassazione, la sopravvenienza interpretativa non può rimettere in discussione quell'accertamento.
art. 384 c.p.c.
Riguarda la possibilità per la Corte di cassazione di decidere nel merito; la Corte ha ricordato che la quantificazione del danno richiede accertamenti di fatto spettanti al giudice di merito e quindi non era possibile decidere integralmente nel merito dalla Cassazione nel provvedimento di annullamento.
Massime di principio
- La mancanza della forma scritta nei contratti a termine nel pubblico impiego può causare la nullità formale, ma non impedisce automaticamente l'accertamento di una abusiva reiterazione: anzi, può costituire indice dell'elusione della disciplina antiabusiva.
- Quando la Corte di legittimità enuncia un principio con motivazione che include presupposti logico-giuridici, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola enunciata ma anche alle premesse che ne costituiscono il fondamento, senza rimettere in discussione i presupposti già implicitamente accertati.
- Le modifiche legislative sopravvenute che disciplinano i criteri di liquidazione del danno (ius superveniens) si applicano al giudizio in corso in mancanza di disposizioni transitorie contrarie; la quantificazione del danno resta però rimessa al giudice di merito secondo i nuovi parametri.
- Norme regionali o interpretative sopravvenute non possono riformare accertamenti di fatto e logico-giuridici già compiuti e divenuti presupposti della sentenza di cassazione, salvo che il giudice del rinvio trovi elementi di fatto nuovi che giustifichino una diversa valutazione.
- In procedimenti su abusiva reiterazione di contratti a termine è cruciale preservare e documentare fin dalle prime fasi elementi relativi alla stagionalità, alla successione contrattuale e ai termini di impugnazione: questioni di fatto non adeguatamente svolte possono essere precluse in sede di rinvio.
- L'ambito soggettivo della disciplina sul danno per abusiva reiterazione include amministrazioni regionali: la natura regionale delle assunzioni non esclude automaticamente l'applicazione delle tutele civili statali in materia di rapporto di lavoro pubblico.
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