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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione di Consiglio Comunale in data 15.2.2022 n. 1, notificata in data 24.2.2022, recante ad oggetto “Intervento di ristrutturazione/sostituzione edilizia edificio ex Consorzio Agrario – Proposta intervento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. 16/2018 - Rigetto”, unitamente a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, fra cui, in particolare, ove occorrer possa: - la nota in data 18.8.2020 prot. n. 17479, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata; - la nota in data 22.10.2020 prot. n. 23674, a firma del medesimo Responsabile; - la nota in data 1.9.2021 prot. n. 22037 a firma del medesimo Responsabile; e per la conseguente condanna del Comune di Oleggio al risarcimento dei danni derivanti dai provvedi-menti e dagli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202200598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di rigetto della proposta di intervento edilizio ai sensi degli artt. 4 e 5 l.r. 16/2018, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Oleggio del 15 febbraio 2022, con cui era stata rigettata una proposta relativa alla ristrutturazione o sostituzione edilizia di un edificio già sede del Consorzio Agrario, nonché alcuni atti istruttori e presupposti adottati dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata. Era stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati. Prima dell'udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Il Comune non si è opposto alla declaratoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35 c.p.a. La dichiarazione, pur non rispettando integralmente le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., poiché la nota del difensore non era sottoscritta personalmente dal ricorrente, è stata ritenuta inequivoca quanto al venir meno dell'interesse alla trattazione del giudizio. La dichiarazione era stata notificata all'unica altra parte processuale e il Comune aveva dichiarato di non avere nulla da opporre. Le spese sono state compensate in ragione della mancata opposizione dell'Amministrazione e della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    parte ricorrente ha dichiarato "di voler rinunciare al ricorso"

    La rinuncia agli atti del giudizio deve rispettare le formalità previste dalla norma; tuttavia, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, una dichiarazione non pienamente conforme può essere valorizzata quando manifesti in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione e non vi sia opposizione della controparte.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando la rinuncia o il comportamento processuale evidenzino il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, anche quando il venir meno dell'interesse sia manifestato mediante una dichiarazione di rinuncia non pienamente conforme alle formalità dell'art. 84 c.p.a., purché la dichiarazione sia inequivoca e non vi sia opposizione delle altre parti.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione alla dichiarazione di rinuncia e la natura meramente processuale della decisione possono giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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