Ordinanza n. 368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3096/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo lesivo della posizione di soggiorno del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo la fondatezza delle proprie ragioni in relazione alla mancata attivazione del rapporto di lavoro successiva al regolare ingresso in Italia tramite la procedura flussi. La mancata attivazione risultava non imputabile al ricorrente e verosimilmente connessa anche ai tempi di definizione del procedimento amministrativo: tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli era infatti trascorso un significativo lasso di tempo. Il ricorrente aveva dovuto promuovere anche il giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la convocazione. Ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla conseguente assenza di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale. L'amministrazione si è costituita senza che fossero ravvisati, nella valutazione cautelare, profili di pericolosità sociale a carico dello straniero.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da significativi elementi di fondatezza, richiamando la giurisprudenza della Sezione in materia e valorizzando il tempo trascorso tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ottenuta anche mediante il giudizio ex art. 117 c.p.a. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il cittadino straniero, regolarmente entrato in Italia, rimasto privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo di soggiorno per la mancata attivazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili a lui. Ha inoltre rilevato l'assenza di profili di pericolosità sociale. L'appello è stato quindi accolto, con riforma dell'ordinanza cautelare del TAR e accoglimento dell'istanza cautelare proposta in primo grado. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
È stato utilizzato dal ricorrente per ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione nell'ambito del procedimento concernente l'ingresso e il rapporto di lavoro.
A seguito dell'accoglimento cautelare, impone la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la fondatezza della domanda può essere ravvisata quando il ritardo dell'amministrazione nella definizione della procedura connessa all'ingresso per lavoro abbia inciso sulla possibilità di attivare il rapporto lavorativo, soprattutto se il ritardo si colloca tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
- Il cittadino straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale attraverso la procedura flussi può subire un pregiudizio grave e irreparabile se, per cause non imputabili a lui e connesse anche ai tempi di definizione del procedimento amministrativo, resta privo sia di assistenza sanitaria sia di un valido titolo legittimante la permanenza.
- Nella valutazione cautelare della posizione dello straniero, l'assenza di profili di pericolosità sociale costituisce elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi contrapposti, unitamente alla gravità del pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
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