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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2742/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza presentata il 25/09/2024 (ai sensi degli artt. 670, comma 3 e 175 c.p.p.) relativa alla esecuzione della sentenza penale n. 716/2021. Con due motivi denunciava: (1) errata applicazione dell'art. 666, comma 2 c.p.p. e carenza motivazionale, poiché il Giudice aveva ritenuto la nuova istanza mera riproposizione di un incidente di esecuzione precedente (21/08/2024) già rigettato; (2) violazione del diritto al contraddittorio e nullità per omessa fissazione dell'udienza in camera di consiglio (art. 666 comma 3 e norme connesse), dovendosi invece valutare la presenza di questioni nuove (irregolarità nella notifica del decreto di citazione a giudizio e richiesta di restituzione in termine per impugnare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione aveva deciso de plano senza fissare il contraddittorio, pur non risultando una totale sovrapposizione fra le due istanze: la prima contestava il decreto di irreperibilità relativo alla notifica dell'ordine di esecuzione, la seconda deduceva vizi della notifica del decreto di citazione a giudizio e chiedeva la restituzione dei termini per impugnare (art. 175 c.p.p.), questioni che richiedono valutazione discrezionale e contraddittorio. Perciò la decisione impugnata è nulla nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione del termine; la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel punto e ha rinviato al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio sul tema della restituzione del termine. Ha rigettato il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    consente la pronuncia di inammissibilità de plano quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge"

    La disposizione permette al giudice dell'esecuzione di decidere senza contraddittorio solo se l'istanza è manifesta riproposizione o palesemente infondata per mancanza di condizioni di legge (difetto oggettivo non implicante valutazione discrezionale). Non si estende alle istanze che pongono questioni nuove o richiedono valutazioni discrezionali.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola il procedimento in camera di consiglio con partecipazione delle parti; quando l'istanza non è manifestamente infondata o non mera riproposizione, il giudice deve fissare udienza per garantire il contraddittorio.

  • art. 670, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione decide sulla richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione; la competenza comprende anche decisioni di inammissibilità della declaratoria di non esecutività, ma richiede il contraddittorio se esistono questioni valutative.

  • art. 175, cod. proc. pen.

    Riguarda la restituzione nei termini per proporre impugnazione; il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla richiesta e l'eventuale decisione richiede contraddittorio quando la questione impone valutazioni discrezionali o emergono elementi nuovi.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiama il modello dell'udienza in camera di consiglio tipico, quale presidio del contraddittorio all'interno dei procedimenti camerali cui l'art. 666 rinvia.

  • art. 178, lett. c) e art. 180, cod. proc. pen.

    Norme che concernono il contraddittorio e la celebrazione dell'udienza: la loro violazione (omessa fissazione dell'udienza) puo' integrare lesione del diritto di difesa quando il giudice decide senza dare alle parti possibilità di partecipare.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiama l'impossibilità di riqualificare automaticamente l'incidente di esecuzione come diversa azione (es. rescissione del giudicato), dato il diverso oggetto e funzione dei rimedi processuali.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Consente la rescissione del giudicato per fatti nuovi o per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità insanabili; tesi utile quando si deduce l'incolpevole mancata conoscenza non proponibile tramite incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • La pronuncia de plano di inammissibilità da parte del giudice dell'esecuzione è lecita solo quando l'istanza è effettivamente mera riproposizione o manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge; in tutti gli altri casi va fissata udienza in camera di consiglio per garantire il contraddittorio.
  • Se la nuova istanza prospetta elementi di fatto o questioni giuridiche non valutate nella precedente decisione o richiede valutazione discrezionale, il giudice non può decidere senza contraddittorio.
  • La richiesta di restituzione dei termini per impugnare (art. 175 c.p.p.) rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e richiede il contraddittorio quando la decisione impone valutazioni di merito o accerta la legittimità del titolo esecutivo.
  • Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato in un giudizio celebrato in sua assenza non possono essere dedotte efficacemente tramite incidente di esecuzione volto a ottenere rilievi sul giudicato; in tali casi va valutata la strada della rescissione del giudicato (art. 629-bis) se ricorrono i presupposti.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio in casi non rientranti nelle eccezioni di manifesta infondatezza è rilevabile d'ufficio e comporta nullità del provvedimento e, se del caso, annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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