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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6627/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha autorizzato la sua estradizione verso l'Albania per l'esecuzione di una pena di 5 anni per produzione e vendita di stupefacenti. Due sono i motivi: 1) violazione di legge e vizi relativi alla partecipazione dell'imputato al processo albanese, in particolare la mancata ricezione di notizia del procedimento e l'allegata falsità della firma apposta al mandato difensivo (assenza di difensore di fiducia effettivamente nominato); 2) contestazione che la sentenza albanese non fosse definitiva perché gravata da un ricorso per cassazione pendente, rendendo quindi indebita l'estradizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata partecipazione effettiva del ricorrente, in quanto gli atti processuali albanesi godono di una presunzione di autenticità e risulta pendente un rimedio straordinario dinanzi alla Corte Suprema albanese; inoltre l'ordinamento albanese prevede (art. 51, l. n. 10193/2009 attuativa del Secondo Protocollo alla Convenzione europea di estradizione) la possibilità di rinnovare il giudizio per le condanne in absentia, circostanza che assicura la tutela richiesta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che per l'estradizione per esecuzione penale la legge italiana richiede l'esecutività della condanna e non la sua irrevocabilità; non spetta all'autorita giudiziaria italiana verificare l'efficacia intrinseca dei titoli esecutivi stranieri. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione; cornice procedurale del ricorso spiegata ma non decisiva rispetto alle questioni di merito qui trattate.

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai controlli di legittimità sull'atto di estradizione; utilizzata per inquadrare le censure della difesa.

  • Convenzione europea di estradizione, art. 12, par. 2, lett. a)

    art. 12, par. 2, lett. a) Convenzione europea di estradizione

    La Corte interpreta che l'autorità italiana non deve verificare l'efficacia sostanziale dei titoli esecutivi stranieri, ma solo i requisiti formali previsti dalla Convenzione e dalla legge nazionale.

  • L. n. 10193 del 3/12/2009, art. 51 (ordinamento albanese)

    art. 51, L. n. 10193/2009

    Prevede il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva; la Corte la ritiene sufficiente, nel caso concreto, a garantire il diritto alla rinnovazione del giudizio.

  • Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (17/03/1978)

    Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, 17/03/1978

    Richiamato come fonte che impone garanzie per le condanne in absentia; la normativa albanese è ritenuta conforme e operativa.

  • L. 18 ottobre 1984, n. 755 (ratifica del Protocollo)

    L. 18 ottobre 1984, n. 755

    Atto di ratifica che lega l'Italia agli obblighi convenzionali richiamati.

  • Legge 30 gennaio 1963, n. 300, art. 12

    art. 12, L. 30/01/1963, n. 300

    Stabilisce tra le condizioni per l'estradizione per esecuzione penale l'esecutività della condanna; la Corte sottolinea che non è richiesta l'irrevocabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze del rigetto del ricorso (condanna alle spese processuali).

Massime di principio

  • L'estradizione per esecuzione penale può essere concessa anche se la condanna è stata pronunciata in absentia, purché l'ordinamento dello Stato richiedente offra la possibilità effettiva di rinnovazione del giudizio o equivalente tutela (re-trial).
  • Le autorità italiane che decidono sull'estradizione devono verificare l'esecutività della condanna nello Stato richiedente; non sono tenute a valutare l'efficacia sostanziale dei titoli esecutivi stranieri né a pretendere l'irrevocabilità della decisione.
  • Gli atti processuali stranieri sottoscritti dall'estradando godono in Italia di una presunzione di autenticità che non può essere facilmente disattesa in sede di controllo sull'estradizione; questioni di falsità di firme o altre irregolarità documentali, se non definitivamente accertate, devono essere affrontate nei rimedi interni dello Stato richiedente.
  • La pendenza di impugnazioni o rimedi straordinari nello Stato richiedente non impedisce automaticamente l'estradizione, purché esistano garanzie effettive nel sistema straniero per rinnovare il processo o riesaminare la sentenza.
  • In casi simili è opportuno documentare preventivamente l'esistenza e l'effettiva operatività dei rimedi previsti dall'ordinamento richiedente (es. norme che prevedono re-trial) e, se possibile, ottenere dichiarazioni o garanzie dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente.

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