Cassazione Civile, Ordinanza n. 36763/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
In una controversia successoria, la ricorrente aveva promosso azione di riduzione per lesione di legittima in relazione al testamento del coniuge, che aveva istituito erede universale una delle intimate e disposto legati in favore di altri familiari. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. perché era pendente in appello un diverso giudizio, instaurato dalla stessa erede contro il coniuge de cuius e poi proseguito dall'erede, avente ad oggetto la restituzione di una somma data a prestito, giudizio ritenuto pregiudicante ai fini della composizione della massa ereditaria e quindi della quota di riserva. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza, deducendo, tra l'altro, che il giudizio pregiudicante era già stato definito con sentenza non passata in giudicato e che, quindi, non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; il ricorso conteneva anche censure sulla competenza a disporre la sospensione e sulle ragioni sostanziali della stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassando l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto la sospensione necessaria del processo. Ha ritenuto fondato il motivo secondo cui, quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. non è applicabile; in tale ipotesi la sospensione può solo essere eventualmente disposta in via facoltativa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio, con spese rimesse al merito.
Norme richiamate
non si applica quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni normative che richiedano il giudicato sulla causa pregiudicante
"istanza di prosecuzione"
se la sospensione necessaria è stata impropriamente disposta, può essere proposta immediatamente istanza di prosecuzione
art. 337, secondo comma, c.p.c.
nei rapporti di pregiudizialità tecnica, quando la causa pregiudicante non è passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato può essere eventualmente adottata dal giudice come scelta discrezionale
art. 336, secondo comma, c.p.c.
"conflitto tra giudicati"
si applica, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, il meccanismo previsto dalla norma richiamata
norma invocata dal Tribunale per la sospensione, ma ritenuta erroneamente applicata nel caso concreto
Massime di principio
- Nel rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone, di regola, che la decisione sulla causa pregiudicante debba ancora essere resa con efficacia idonea a vincolare il giudizio dipendente; se la causa pregiudicante è già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione obbligatoria non è configurabile.
- In presenza di una sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante, il giudice può valutare soltanto una sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., con conseguente sfavore dell'ordinamento per sospensioni non strettamente necessarie.
- L'erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c. in luogo dell'art. 337, secondo comma, c.p.c. legittima l'annullamento del provvedimento di sospensione e la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice di merito.
- Le ragioni sostanziali della pregiudizialità, se non giustificano la sospensione necessaria, possono essere riproposte e valutate dal giudice competente solo nell'ambito dell'eventuale sospensione discrezionale prevista dall'art. 337 c.p.c.
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