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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14045/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. davanti al Giudice per le indagini preliminari di Bari, in relazione a reati non meglio specificati nel testo. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il giudice non avesse valutato emergenze processuali che avrebbero potuto condurre a un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che il ricorso si scontrasse con il limite di impugnabilità previsto per la sentenza di patteggiamento, poiché la censura mirava proprio a contestare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena, non è ammissibile il ricorso per cassazione fondato sull'omessa valutazione, da parte del giudice, dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento immediato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    interpretato nel senso che rende inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando censuri l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
  • Il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è precluso rispetto a doglianze che, pur formalmente articolate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in sostanza a ottenere una rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile per la ragione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può provvedere con ordinanza de plano e segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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