Ordinanza n. 1428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza emessa ex art. 60 c.p.a. dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione II) n. 72 del 15 gennaio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 72 del 15 gennaio 2026, che aveva annullato i provvedimenti comunali di rigetto delle domande di rinnovo di autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari.
Esito
Favorevole al resistente (impresa appellata)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Brindisi ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società titolare delle autorizzazioni n. 7 e n. 8 del 2007, annullando i provvedimenti comunali di rigetto delle relative domande di rinnovo. In via incidentale, il Comune ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deducendo il fumus boni iuris dell'appello e il periculum in mora, individuato nel coinvolgimento di terzi nelle problematiche relative all'ubicazione degli impianti pubblicitari e nel prospettato ricorso per ottemperanza. La società appellata ha contestato l'infondatezza dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze del Comune non presentassero, a un primo sommario esame, apprezzabili profili di fondatezza, alla luce dello svolgimento concreto del giudizio di primo grado e del contenuto della sentenza impugnata. Quanto al periculum in mora, ha escluso che le circostanze dedotte configurassero, allo stato, un rischio imminente di pregiudizio grave e irreparabile per il Comune: gli effetti della sentenza non interferiscono direttamente con l'attuazione del nuovo PGIP né incidono sulla funzione pianificatoria comunale nei termini prospettati dall'appellante. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare e la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado emessa in forma semplificata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza appellata richiede la concorrente sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris dell'appello e di un periculum in mora costituito da un pregiudizio grave, concreto, imminente e irreparabile.
- Il periculum in mora non è dimostrato da mere prospettazioni relative al coinvolgimento di terzi o alla possibile proposizione di un giudizio di ottemperanza, quando non sia individuato un rischio attuale e imminente di pregiudizio irreparabile per la parte appellante.
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando gli effetti della sentenza impugnata non interferiscano direttamente con la pianificazione comunale né compromettano l'esercizio della relativa funzione amministrativa.
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