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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06461/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, con contestazione della conferma della responsabilità penale e, in particolare, della prova del reato presupposto. I motivi vengono ritenuti generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono, in sostanza, in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e in una diversa ricostruzione dei fatti, profili non consentiti nel giudizio di legittimità in mancanza di un puntuale e decisivo travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi non rispettano il requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., sia per genericità intrinseca sia per inidoneità estrinseca a confrontarsi con la complessità e la ratio della decisione di merito. Inoltre, le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, idonei a confrontarsi con la decisione impugnata; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il requisito di specificità dei motivi di ricorso va apprezzato sia in senso intrinseco, per la chiarezza e determinatezza delle censure, sia in senso estrinseco, per la reale capacità di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza misurarsi con le argomentazioni della decisione di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle prove né una ricostruzione alternativa dei fatti basata su criteri di apprezzamento diversi da quelli del giudice di merito, salvo il dedotto e specifico travisamento decisivo della prova.
  • La contestazione dell'affermazione di responsabilità deve indicare in modo puntuale gli errori logico-giuridici della decisione impugnata; la mera dissociazione dalla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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