Cassazione Penale, Sentenza n. 39416/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto due motivi principali. Primo: carenza di motivazione circa le cause dello stato di decozione (sarebbero state la crisi del mercato e crediti non pagati da altre società fallite) e dedotta impossibilità di dolus poenalis in quanto pagamenti di stipendi e fornitori e debiti esclusivi verso l'Erario dimostrerebbero assenza di volontà di condurre la società al dissesto; per Nardi si aggiunge la doglianza sulla mancata motivazione circa il dolo specifico per la bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture. Secondo: vizio di motivazione riguardo alla qualificazione del termine di prescrizione elevato a 18 anni e 9 mesi per il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 l.fall., senza che sia stata determinata concretamente l'entità dell'aumento di pena; Nardi censura anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre Rea contesta che le attenuanti siano state riconosciute in regime di equivalenza e non di prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondate le doglianze: per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva conta la condotta distrattiva all'approssimarsi del fallimento indipendentemente da cause economiche pregresse del dissesto; la giurisprudenza afferma che cause preesistenti non escludono il nesso causale con l'operazione dolosa (concorso causale). Quanto al dolus specifico relativo a Nardi, la Cassazione ha ritenuto che la doppia conforme (sentenza di primo grado e appello) compone un unico corpo motivazionale e che il primo grado aveva già provato che Nardi ha distrutto le scritture per impedire la verifica da parte degli organi fallimentari, dimostrando il dolo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile: l'aggravante che produce effetto speciale rileva ai fini del computo della prescrizione anche se la sentenza non ha indicato la misura dell'aumento di pena; la mancata concessione delle attenuanti generiche (per Nardi) e la loro valutazione in termini di equivalenza (per Rea) sono risultate congruamente motivate in relazione alla gravità macroscopica del fatto e al contributo personale dei singoli, operando un sindacato limitato del giudice di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223, secondo comma
La Corte richiama che per la bancarotta impropria non è precluso il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento anche se esisteva una causa efficiente di dissesto: si applica il concorso causale (art. 41 c.p.) e rileva anche l'aggravamento di un dissesto già in atto
legge fallimentare, art. 219, comma 1
Il riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale rileva ai fini del computo del termine di prescrizione anche se la sentenza non quantifica l'aumento di pena derivante dall'aggravante
Richiamata per il principio del concorso causale: più cause concorrono a produrre l'evento e ciò non esclude responsabilità quando un'operazione dolosa abbia aggravato il dissesto
Usato come parametro per il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; il bilanciamento è discrezionale e insindacabile in Cassazione se congruamente motivato
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva conta la condotta distrattiva all'approssimarsi del fallimento: le cause economiche pregresse del dissesto non escludono la responsabilità se sono state compiute operazioni distrattive
- La mancata tenuta o la distruzione delle scritture contabili può integrare il dolo specifico se è finalizzata a impedire l'accertamento patrimoniale e a occultare condotte distrattive
- Quando giudicati con decisioni conformi di primo e secondo grado, i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente formando un unico corpo motivazionale ai fini del controllo di legittimità
- Il riconoscimento di un'aggravante che incide sulla prescrizione è efficace anche se la sentenza non indica la misura dell'incremento di pena; ciò non comporta, di per sé, vizio di motivazione
- La valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se manca qualsiasi motivazione o se la motivazione è manifestamente illogica
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