Ordinanza n. 3276/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per l'annullamento del verbale prot. N. -OMISSIS- del 30.07.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di esclusione dalla procedura selettiva per l'ammissione all'ottavo corso superiore di qualificazione 2025-2026 per Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, motivata da inidoneità sanitaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 30 luglio 2025 con cui è stato escluso dalla procedura selettiva per l'ammissione all'ottavo corso superiore di qualificazione 2025-2026 per complessivi 93 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, seconda fase, a causa di un giudizio di inidoneità sanitaria. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato la documentazione attestante che la graduatoria finale di merito è stata pubblicata il 10 dicembre 2025. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risulta se il ricorrente abbia impugnato tale graduatoria mediante motivi aggiunti, benché il termine per il deposito sia ancora pendente ai sensi degli artt. 43, comma 1, e 45 c.p.a. La mancata impugnazione della graduatoria, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente, potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso contro l'originaria esclusione. Il profilo non era stato eccepito dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di documentare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza se abbia proposto impugnazione contro la graduatoria finale di merito. Ha inoltre assegnato a tutte le parti lo stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per depositare memorie sulla possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026. L'ordinanza ha anche disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata con l'art. 45 c.p.a. per individuare il termine entro il quale il ricorrente può depositare motivi aggiunti diretti a impugnare la graduatoria finale sopravvenuta.
È richiamato insieme all'art. 43, comma 1, c.p.a. in relazione al termine di deposito dei motivi aggiunti contro la graduatoria finale.
Impone o consente l'assegnazione alle parti di un termine per presentare memorie su una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati sanitari, la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e della conseguente esigenza di oscuramento nel provvedimento diffuso.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente, a supporto dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio contro l'esclusione da una procedura selettiva, sopravviene la graduatoria finale che non comprende il ricorrente, la mancata impugnazione della graduatoria può determinare l'improcedibilità del ricorso originario, sicché il giudice può acquisire d'ufficio chiarimenti sulla proposizione di motivi aggiunti prima di decidere.
- Se il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve consentire alle parti di interloquire sulla questione mediante un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in un provvedimento giurisdizionale, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari tutelati dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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