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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23767/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per l'esecuzione del Tribunale di Palermo aveva revocato, nei confronti dell'interessato, la sentenza di condanna n. 528/24 limitatamente a uno dei capi e aveva revocato anche il beneficio concesso ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'incompetenza del G.I.P. di Palermo a provvedere, sostenendo che l'ultima sentenza irrevocabile rilevante ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione fosse quella del Tribunale di Palmi del 3/7/2024, divenuta irrevocabile il 29/10/2025; con il secondo motivo ha denunciato la violazione ed erronea applicazione degli artt. 442, comma 2-bis, e 587 c.p.p. Successivamente il difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia all'impugnazione intervenuta con dichiarazione del difensore munito di procura speciale e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre rilevato che la mera allegazione della sopravvenuta carenza di interesse, senza esplicitarne le ragioni, non consentiva di qualificare diversamente la vicenda come causa estintiva autonomamente rilevante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca del beneficio concesso in sede di giudizio abbreviato

  • art. 587 c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente come parametro della dedotta erronea applicazione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente formulata da difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La deduzione di una sopravvenuta carenza di interesse non vale, di per sé sola, a sostituire la rinuncia né a imporre una diversa qualificazione della vicenda, se non sono esplicitate le ragioni concrete del venir meno dell'interesse.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia conseguono, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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