Cassazione Penale, Sentenza n. 16494/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che ha rigettato il riesame del decreto del G.i.p. di sequestro preventivo - impeditivo e a fini di confisca - di alcuni immobili in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita. Il ricorrente ha dedotto: (1) la perdita di efficacia del sequestro per tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, c.p.p.); (2) la errata qualificazione della misura come sequestro impeditivo/finalizzato alla confisca anziché sequestro conservativo o limitazione del sequestro al profitto specifico, lamentando l'omessa riduzione in presenza di provviste di origine lecita; (3) omessa valutazione delle produzioni difensive (denuncia contro terzi e documentazione bancaria) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato origine lecita o diversa delle somme impiegate per l'acquisto degli immobili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato principio delle Sezioni Unite (sent. n. 26268/2013) secondo cui il termine per la trasmissione degli atti al riesame previsto dall'art. 324 c.p.p. ha natura meramente ordinatoria e la tardiva trasmissione non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura. Sul secondo motivo ha confermato la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca di beni immobili acquistati con proventi illeciti quando sussista nesso causale e attribuzione soggettiva, valorizzando la prova documentale e la condotta dissipativa (contratti preliminari stipulati dopo l'avvio delle indagini) e ritenendo proporzionato il sequestro rispetto al profitto stimato. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile il ricorso nella parte in cui solleva valutazioni di merito circa la ricostruzione dei flussi finanziari: la documentazione difensiva non prova in modo incontrovertibile l'estraneità delle somme e la censura attiene a eventuale vizio di motivazione non sindacabile nel giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine per la trasmissione degli atti al riesame ha natura meramente ordinatoria; la tardiva trasmissione non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare
Il richiamo alla norma non impone, nel procedimento di riesame del sequestro, l'applicazione del termine perentorio di cinque giorni; interpretazione superata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
Disciplina il sequestro preventivo: il comma 1 riguarda il sequestro impeditivo (periculum concreto), il comma 2 il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione a fini di confisca quando gli immobili risultano acquistati con proventi illeciti
Il sequestro conservativo tutela crediti e, salvo eccezioni, non è esperibile nella fase delle indagini preliminari su iniziativa dell'organo inquirente; non può essere sostituito al sequestro preventivo senza i presupposti previsti
Riferimento alla confisca dei profitti: il 'profitto' può comprendere beni immobili acquistati con proventi illeciti se sussiste nesso causale e imputabilità
Norma sulla confisca richiamata per i presupposti dell'ablazione; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora rispetto alla confisca definitiva
Limiti del gravame in cassazione: la censura per omessa valutazione di documenti può costituire vizio di motivazione ma, se attiene a valutazioni di merito non decisorie, non è sindacabile in questa sede
Predisposizioni procedurali sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha seguito tali conseguenze (inammissibilità, spese, ammenda)
Massime di principio
- La tardiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha natura ordinatoria e non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare; bisogna verificare il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Unite).
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire beni immobili acquistati con proventi illeciti quando sia dimostrabile il nesso causale tra le somme illecite e l'acquisto e l'attribuibilità soggettiva all'indagato.
- La distinzione tra sequestro impeditivo, conservativo e finalizzato alla confisca è sostanziale: il sequestro conservativo non è normalmente esperibile d'ufficio in fase di indagine; l'utilizzo improprio del sequestro preventivo come surrogato del conservativo può essere censurato, ma occorre valutare i fatti concreti (es. condotte dissipative).
- Nel giudizio di legittimità avverso misure cautelari reali il sindacato è principalmente di diritto: non è possibile rimettere al giudice di legittimità valutazioni di merito sui flussi finanziari salvo che emergano vizi di legge manifesti o errori logici nella motivazione.
- Per contrastare efficacemente un sequestro finalizzato alla confisca è necessario produrre elementi documentali chiari e incontrovertibili che consentano il tracciamento puntuale dei flussi finanziari e la prova dell'origine lecita delle provviste impiegate negli acquisti.
- La prova di condotte dissipative successive all'avvio delle indagini (ad es. contratti preliminari di compravendita) rafforza la sussistenza del periculum in mora e giustifica il mantenimento del sequestro ai fini di confisca.
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