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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08709/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite originava da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, nei confronti della società e dei soci, maggiori imponibili ai fini IVA e IRAP per un'annualità d'imposta, con irrogazione delle sanzioni. Dopo un primo accoglimento del ricorso dei contribuenti in CTP e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la decisione di secondo grado per omessa considerazione di una dichiarazione resa dal contribuente in verifica circa l'applicazione, anche per l'anno contestato, delle percentuali di ricarico riferite ad altro anno. Nel giudizio di rinvio la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla coltivazione della lite per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dalla legge di bilancio 2023 (rottamazione-quater), riferita ai carichi derivanti dall'atto impositivo impugnato; producevano inoltre la documentazione attestante l'accoglimento della domanda e il pagamento delle rate scadute.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che la definizione agevolata dei carichi era stata attivata e che, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2025, ai fini dell'estinzione del giudizio è sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa con il versamento della prima o unica rata, oltre alla produzione della dichiarazione di adesione, dell'accoglimento dell'istanza e della documentazione dei versamenti effettuati. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione esclude le statuizioni di infondatezza o inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    La procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione rileva anche ai fini dell'estinzione dei giudizi pendenti aventi a oggetto i debiti compresi nella domanda di adesione.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Per l'estinzione del processo non è richiesto il pagamento dell'intero importo rateale concordato; è sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione, con rinuncia ai giudizi e riscontro documentale dei pagamenti già effettuati.

  • art. 12-bis, d.l. n. 84/2025 convertito con L. n. 108/2025

    Norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente, che chiarisce che ai soli fini dell'estinzione dei giudizi basta il versamento della prima o unica rata e la documentazione della domanda di adesione, dell'accoglimento e del pagamento iniziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando il giudizio si estingue, poiché la disposizione presuppone decisioni di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai fini dell'estinzione del giudizio pendente è sufficiente la prova dell'adesione alla procedura e del versamento della prima o unica rata, senza necessità del pagamento integrale dell'intero piano rateale.
  • Quando interviene una norma di interpretazione autentica in materia processuale, essa si applica retroattivamente anche ai giudizi già pendenti, purché ricorrano i presupposti documentali richiesti dalla disciplina interpretata.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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