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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42167/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione del Presidente del Collegio, dott. Mario Conte, sostenendo che lo stesso aveva già pronunciato in passato una sentenza di condanna nei suoi confronti per lo stesso delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), con ciò ritenendosi sussistente un giudizio già espresso sul medesimo fatto e soggetto. La causa di ricusazione sarebbe sorta o divenuta nota durante l'udienza del 17 gennaio 2023; l'imputato ha formulato durante l'udienza la riserva di ricusazione e il giorno successivo i difensori hanno depositato la dichiarazione scritta con allegati (estratto di sentenza precedente) e mandato conferito tramite l'ufficio matricola del carcere. La questione centrale è la tempestività, la legittimazione del difensore a proporre la ricusazione e la sussistenza probatoria della causa (mancanza di documenti che consentano la comparazione tra la pregressa decisione e l'imputazione attuale).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. In motivazione la Corte ha riconosciuto che: a) la dichiarazione di ricusazione era stata formulata in udienza e dunque il termine breve di tre giorni per la formalizzazione era applicabile; b) il difensore poteva proporre la ricusazione purché munito di mandato specifico, che nel caso di specie è stato ritenuto sufficiente essendo stato conferito tramite ufficio matricola; tuttavia c) gli atti prodotti non consentivano la verifica della sovrapposizione tra la precedente decisione del giudice e l'imputazione in corso, essendo stato allegato solo un estratto di sentenza privo di motivazione e mancando l'atto di imputazione del procedimento in corso. Tale carenza documentale ha impedito la comparazione necessaria per dimostrare che il giudice avesse già espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto; perciò la ricusazione non è stata accolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • articolo 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini e le modalità per la dichiarazione di ricusazione: la conoscenza effettiva e completa della causa è richiesta per il decorso del termine, e se la causa nasce in udienza è necessario formularvi riserva e poi depositare l'istanza entro tre giorni; inoltre richiede l'allegazione della documentazione che comprovi la causa di ricusazione

  • articolo 41, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di inammissibilità per il mancato rispetto degli obblighi formali dell'art. 38 (compresa la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la causa di ricusazione)

  • articolo 37, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dalla Corte costituzionale)

    Principio richiamato per la tutela dell'imparzialità del giudice: la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto illegittima la norma nella parte in cui non consentirebbe di ricusare il giudice che in altro procedimento abbia già espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto e relativo imputato

  • Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 14 luglio 2000

    Richiamata per affermare che è legittimo ricusare il giudice che abbia già espresso valutazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato rispetto allo stesso fatto; tuttavia occorre dimostrare il nesso fattuale tra le valutazioni pregresse e l'accusa attuale

Massime di principio

  • Se la causa di ricusazione sorge o diventa nota durante l'udienza, la parte deve formulare in udienza una riserva di ricusazione; è poi possibile depositare la dichiarazione formale entro tre giorni dall'udienza
  • La ricusazione è atto personalissimo, ma può essere proposta dal difensore a condizione che sia munito di mandato specifico per proporla; un mandato difensivo generico può non essere sufficiente
  • È necessario allegare documentazione idonea a dimostrare la causa di ricusazione: non basta un mero richiamo o un estratto di sentenza privo di motivazione; occorre permettere la comparazione tra la decisione precedente e l'accusa attuale
  • La sanzione per il mancato rispetto delle formalità e per la mancata produzione dei documenti richiesti dall'art. 38 è l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 1
  • Non può essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per preparare e depositare gli atti: per questo la giurisprudenza ammette la riserva in udienza e la successiva integrazione entro tre giorni
  • Per far valere l'ipotesi che il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sul medesimo fatto occorre fornire elementi concreti e comparabili (motivazioni della sentenza precedente e contenuto dell'imputazione attuale) che mettano in luce identità o sostanziale coincidenza dei fatti

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