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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36817/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva introdotto davanti al Tribunale una domanda risarcitoria nei confronti di una banca, assumendo la responsabilità per il fatto illecito di un dirigente della banca in relazione a un bonifico di euro 1.100.000 eseguito a favore di un terzo. Il Tribunale aveva però sospeso il giudizio ritenendo pregiudiziale un diverso giudizio pendente in appello, promosso dalla stessa società contro il medesimo soggetto, questa volta per la presunta mala gestio nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società. La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo che non ricorrevano i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c., perché il giudizio ritenuto pregiudicante era già definito con sentenza non passata in giudicato e, quindi, al più poteva operare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non definitiva, la sospensione del giudizio dipendente non può essere disposta ex art. 295 c.p.c., ma solo eventualmente ex art. 337, comma 2, c.p.c. Poiché il Tribunale aveva applicato l’art. 295 c.p.c., il provvedimento è stato dichiarato illegittimo, cassato e la causa rinviata al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio, con possibilità per il giudice di merito di adottare eventualmente un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità non è applicabile quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non passata in giudicato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    In presenza di una sentenza non definitiva nel giudizio pregiudicante, la sospensione del giudizio dipendente può essere disposta solo con questo strumento, previa motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è definito con sentenza non passata in giudicato, il giudice del giudizio dipendente non può sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • In tale ipotesi, l’eventuale sospensione è ammissibile solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., che richiede una valutazione motivata del giudice di merito.
  • L’adozione di un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. in una situazione regolata dall’art. 337, comma 2, c.p.c. rende il provvedimento illegittimo e ne impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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