Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato il compendio probatorio e che mancassero elementi di riscontro sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico, perché formulato in modo generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato, poiché la decisione di appello aveva offerto una motivazione congrua, logica e supportata da un significativo quadro indiziario.
Norme richiamate
artt. 81, 624-bis, primo e terzo comma, 625, nn. 2 e 7, c.p.
Richiamo alle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello, relative al furto in abitazione aggravato e al tentativo, in continuazione, con aggravanti specifiche.
Indicata in combinazione con l'art. 624-bis c.p. per il reato tentato.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche sulla valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze di merito sulla lettura delle prove, se la sentenza di appello contiene una motivazione coerente e logicamente argomentata.
- In presenza di una motivazione di appello congrua e sorretta da un significativo quadro indiziario, la censura che non individui specifiche illogicità o carenze argomentative è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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