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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02182/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi della l. n. 197/2022. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. Non vi è stata pronuncia sul merito delle censure del ricorso, poiché la definizione della lite ha assorbito la decisione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva da un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma. Prima della decisione, la parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio perché la lite era stata definita mediante la procedura agevolata prevista dalla l. n. 197/2022. L’istanza era corredata della domanda di definizione e della prova del versamento di quanto dovuto. L’Agenzia delle Entrate non ha formulato eccezioni. La Corte, preso atto della documentazione e della mancanza di opposizione dell’Erario, ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • L. n. 197/2022

    La definizione agevolata della lite, se richiesta dalla parte contribuente e documentata con la prova del versamento dovuto, comporta l’estinzione del giudizio quando non vi siano eccezioni dell’Amministrazione finanziaria e risultino integrati i presupposti normativi.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria sia stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, purché la parte interessata produca la documentazione richiesta e la prova del pagamento.
  • In presenza di una definizione agevolata perfezionata e non contestata dalla controparte pubblica, la Corte non esamina il merito del ricorso, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta estinzione del processo.
  • Le spese seguono la regola della compensazione sostanziale propria dell’estinzione, con imputazione a chi le ha anticipate se così disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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