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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo la condanna del proprio cliente al pagamento del compenso professionale per l'attività difensiva svolta in una controversia iniziata davanti a quel Tribunale e proseguita in appello davanti alla Corte d'appello di Bologna, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice. Il cliente si era costituito contestando la competenza del Tribunale di Reggio Emilia per la parte di attività svolta in appello e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna del professionista alla restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva declinato la competenza in favore della Corte d'appello di Bologna; riassunto il giudizio, la Corte d'appello aveva ritenuto invece competente il Tribunale di Reggio Emilia sia per la liquidazione dei compensi relativi al primo grado sia per le domande riconvenzionali, e aveva quindi sollevato d'ufficio conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. Il ricorso mirava a stabilire quale ufficio giudiziario fosse competente per la domanda del professionista relativa a prestazioni rese in più gradi e per le domande riconvenzionali del cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto affermando che è competente la Corte d'appello di Bologna per la domanda di liquidazione dei compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta nei diversi gradi del giudizio, perché, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 4247/2020, quando il professionista chiede il pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi, la competenza spetta all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Ha invece dichiarato competente il Tribunale di Reggio Emilia sulle domande riconvenzionali proposte dal cliente, poiché la Corte d'appello, come giudice di secondo grado, non può conoscere di domande riconvenzionali introdotte come domande di primo grado; su tali domande resta competente il giudice di primo grado. La Corte non ha statuito sulle spese, poiché nel regolamento di competenza sollevato d'ufficio non vi è luogo a provvedere in merito.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come rito introduttivo del giudizio per la domanda di pagamento del compenso professionale.

  • art. 45 c.p.c.

    consente al giudice che rilevi il conflitto negativo di competenza di sollevare d'ufficio il regolamento di competenza.

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando un professionista domanda il pagamento dei compensi per attività svolta in più fasi o gradi di uno stesso giudizio, la competenza appartiene all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
  • Le domande riconvenzionali proposte nel giudizio di competenza non possono radicare la cognizione della Corte d'appello come giudice di secondo grado se sono introdotte come domande di primo grado; permane la competenza del tribunale quale giudice naturale di primo grado.
  • Nel regolamento di competenza sollevato d'ufficio non va adottata alcuna statuizione sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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