Cassazione Penale, Ordinanza n. 20786/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la preclusione alla deduzione di motivi diversi dalla pena illegale nel giudizio contro sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3.8.2017. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un fatto di furto aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che i ricorsi erano manifestamente inammissibili perché proposti contro una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3 agosto 2017, rispetto alla quale non sono deducibili motivi che non attengano alla pena illegale; nel caso concreto non era ravvisabile alcuna pena illegale.
Norme richiamate
richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti; nel caso di specie la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale operano limiti all'impugnazione
consente di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per cause evidenti senza formalità quando le impugnazioni contro sentenza ex art. 444 c.p.p. sono proposte per motivi non deducibili, in assenza di pena illegale
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3 agosto 2017 non sono deducibili motivi di ricorso che si limitino a contestare la congruità della pena, ove non sia denunciata una pena illegale.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulta immediatamente che l'impugnazione contro una sentenza di patteggiamento è fondata su motivi non consentiti dall'ordinamento.
- In presenza di ricorso inammissibile avverso sentenza di patteggiamento, il giudice di legittimità può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità e a porre a carico dei ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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