Cassazione Civile, Ordinanza n. 37558/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Due debitori esecutati hanno impugnato la sentenza del tribunale che aveva rigettato la loro opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta contro un pignoramento immobiliare iniziato sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo intervenuta dopo la notificazione del pignoramento ma prima della trascrizione avrebbe impedito il perfezionamento del pignoramento e la prosecuzione della procedura; contestavano inoltre la legittimità della trascrizione del pignoramento, dell'iscrizione a ruolo e di alcuni atti successivi compiuti nella procedura dopo la sospensione. Con il primo e secondo motivo denunciavano violazione di norme sul pignoramento e omesso esame di un fatto decisivo; con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo censuravano la tesi del tribunale secondo cui la sospensione del titolo non avrebbe automaticamente sospeso il processo esecutivo e non avrebbe travolto gli atti successivi fino a un provvedimento del giudice dell'esecuzione; con il settimo motivo lamentavano l'omessa considerazione del momento dell'intervento di uno dei creditori ai fini del suo potere di impulso nella procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso perché le questioni sulla trascrizione del pignoramento e sull'iscrizione a ruolo erano state qualificate dal tribunale come motivi di opposizione all'esecuzione e quindi, secondo il principio dell'apparenza, andavano semmai censurate con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti per quel tipo di statuizione; inoltre ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha invece accolto i motivi dal terzo al sesto, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato che la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non producesse di per sé la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 c.p.c. e non impedisse il compimento di ulteriori atti di esecuzione. La Corte ha ribadito che la sospensione disposta ex art. 649 c.p.c. determina la sospensione dell'esecuzione forzata già pendente, impedisce atti ulteriori e rende contestabili con opposizione agli atti esecutivi gli atti compiuti dopo tale sospensione. Il settimo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata; non è il rimedio corretto per censure qualificate dal giudice come attinenti a singoli atti esecutivi, quando la decisione sia impugnata secondo il principio dell'apparenza.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per contestare la validità degli atti compiuti dopo la sospensione dell'esecuzione, quando si deduca l'illegittimità dell'atto in ragione del momento in cui è stato compiuto.
La sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo comporta la sospensione del processo esecutivo già pendente e impedisce il compimento di ulteriori atti esecutivi.
La sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo produce l'effetto sostanziale di una sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 623 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle censure dei ricorrenti sulla disciplina della sorte del processo esecutivo dopo la sospensione del titolo.
Richiamato dai ricorrenti nel contestare gli effetti della sospensione sul processo esecutivo.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento al pignoramento immobiliare e alla sua trascrizione.
Il provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice dell'esecuzione nelle forme previste da questa norma, senza necessità di opposizione all'esecuzione.
Richiamato con riguardo alla fissazione dell'udienza per l'autorizzazione della vendita e al conferimento dell'incarico all'esperto.
La produzione della procura è necessaria per verificare i poteri sostanziali e processuali del procuratore; in mancanza, il ricorso o controricorso è inammissibile.
Norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato in relazione al motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
Citato per analogia in tema di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Citato con riferimento agli atti di impulso della procedura esecutiva, come la fissazione dell'udienza di vendita.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo immobiliare, la notificazione dell'atto di pignoramento segna l'inizio dell'esecuzione; la trascrizione ha funzione di completamento della fattispecie e di opponibilità ai terzi, non di momento costitutivo dell'intera esecuzione.
- La sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. equivale, sul piano degli effetti, a una sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c.: impedisce la prosecuzione dell'esecuzione già pendente senza travolgere gli atti già compiuti.
- Gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione dell'esecuzione sono contestabili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il giudice dell'esecuzione deve prendere atto della sospensione con provvedimento meramente ricognitivo.
- Quando il giudice di merito qualifica una determinata questione come opposizione all'esecuzione, l'individuazione del mezzo di impugnazione va fatta secondo il principio dell'apparenza.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, non è configurabile un fatto decisivo quando la censura investe in realtà una questione di diritto o la qualificazione giuridica di un atto.
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