Cassazione Penale, Ordinanza n. 30944/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello, resa in accoglimento del concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi di appello salvo quelli sulla pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva definito il giudizio con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi alla quantificazione della pena. Con il ricorso deduceva l'inadeguata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero proponibili, poiché nella modalità definitoria prescelta, dopo la rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a sindacare nullità assolute o inutilizzabilità, e non può essere messa in discussione la pena liberamente concordata e giudicata congrua.
Norme richiamate
nel patteggiamento in appello, una volta intervenuto l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello, il giudizio di secondo grado resta circoscritto ai punti non rinunciati; la pena concordata, se legale e ritenuta congrua, non può essere rimessa in discussione in cassazione con censure che mirino a un nuovo sindacato di merito.
il giudice di appello che accolga il concordato non è tenuto a motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di proscioglimento immediato, quando la cognizione sia limitata per effetto della rinuncia ai motivi di appello.
art. 23, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, consentendo la definizione concordata del giudizio di secondo grado nei limiti propri dell'istituto.
norma che disciplina il concordato in appello, con effetti preclusivi rispetto alla devoluzione piena dei motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati.
- Il giudice che accolga la richiesta di pena concordata non deve svolgere una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga una causa di immediata evidenza nei limiti del devoluto.
- Non è ammissibile contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata tra imputato e pubblico ministero quando essa sia legale e ritenuta congrua dal giudice di appello nell'ambito del concordato.
- Nel patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena presuppone un precedente accertamento pieno della responsabilità in primo grado, non più oggetto di contestazione dopo la rinuncia ai motivi di appello.
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