Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 104/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, rinviando l’esame delle plurime censure alla sede propria del merito. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la rinnovazione dell’istruttoria nell’ambito della nuova conferenza di servizi non determina un pregiudizio grave e irreparabile per il Comune appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di primo grado; in sede cautelare, è stata chiesta la sospensione della sentenza.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e imprese)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Toscana n. 104/2026 e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica il contenuto puntuale delle plurime censure di appello né l’atto amministrativo oggetto del ricorso di primo grado. Risulta che la sentenza impugnata imponeva la rinnovazione dell’istruttoria nell’ambito di una nuova conferenza di servizi, già avviata dal SUAP provinciale.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo la disciplina dell’art. 98 c.p.a.; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le censure richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviarne la valutazione alla sede di merito, decidendo provvisoriamente sulla base della carenza del periculum in mora.
  • La rinnovazione dell’istruttoria amministrativa e l’avvio di una nuova conferenza di servizi non integrano, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile per l’amministrazione coinvolta, se non viene dimostrato un effettivo nocumento.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando l’appellante non dimostri che l’esecuzione della sentenza impugnata produca un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConferenza di servizi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.