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Ordinanza

Ordinanza n. 13706/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo estero.

Giustizia amministrativa202410267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato il rigetto della richiesta di riconoscimento di un titolo estero, chiedendo l'annullamento dell'atto. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente. Il Collegio non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro il diniego, poiché il decesso ha determinato l'interruzione del processo.

La decisione

Il Tribunale ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300 c.p.c., in conseguenza della comunicazione del decesso della parte ricorrente. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento né sui vizi dell'atto impugnato. È stata disposta la comunicazione alle parti e l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    La disposizione è applicata per dare atto dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte ricorrente.

  • art. 300 c.p.c.

    La norma è richiamata quale disciplina del processo interrotto per il decesso della parte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata come base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La comunicazione del decesso della parte ricorrente nel corso del giudizio impone al giudice amministrativo di dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300 c.p.c., senza procedere alla decisione di merito finché non siano compiuti gli adempimenti processuali conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo

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