Cassazione Penale, Sentenza n. 28724/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per truffa e ricettazione: si contestava che il ricorrente avesse ricettato e venduto come autentica un'opera di Castellani contraffatta per €10.000. Il ricorso deduceva (i) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione della testimonianza della Ghiringhelli, ritenuta decisiva per provare la buona fede dell'imputato (era stato riferito che la Ghiringhelli si era rivolta alla Fondazione Castellani per la verifica), e (ii) travisamento/omissione delle dichiarazioni dell'imputato e della testimonianza di Elisabetta Chin, senza adeguata allegazione documentale a supporto delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego della rinnovazione probatoria, richiamando il criterio secondo cui una prova è "decisiva" solo se, confrontata con la motivazione, sarebbe stata certamente idonea a determinare un esito diverso. Sul secondo motivo ha dichiarato che il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso: non ha indicato/ allegato la testimonianza della Chin e non ha reso identificabili con sufficiente precisione gli atti da inserire nel fascicolo ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.; le dichiarazioni dell'imputato, poi, sono state ritenute di scarsa efficacia probatoria e prive di riscontri. È stata altresì ricordata l'impossibilità di sollevare d'ufficio questioni estintive (es. prescrizione) non dedotte in impugnazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al motivo di violazione di legge: norma citata nel motivo di impugnazione relativa al procedimento, ma la Corte valuta l'assenza del requisito della prova "decisiva" per la rinnovazione testimoniale
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua uno dei motivi di cassazione riguardanti errori in procedendo; la Corte ricorda che, quando si deduce tale vizio, può esaminare gli atti per giudicare il fatto se il ricorso lo consente
art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che la cancelleria del giudice a quo formi un fascicolo con le copie di atti specificamente indicate nel ricorso; la Corte sottolinea che rimane comunque in capo al ricorrente l'onere di indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati
Disposizione sul potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio fatti estintivi del reato; la Corte chiarisce che tale principio non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità del ricorso e non vale a rimediare a ricorso inammissibile
Norma applicata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per ottenere una rinnovazione probatoria in appello o per sostenere che la mancata acquisizione di una prova sia decisiva, è necessario dimostrare concretamente che la prova, se acquisita, avrebbe certamente determinato un diverso esito: la mera rilevanza o utilità non basta.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che il ricorrente indichi esplicitamente e, quando necessario, alleghi o faccia individuare con precisione gli atti e le prove che ritiene travisati; non è compito della cancelleria identificare atti non specificati nel ricorso.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato hanno valore probatorio attenuato (diritto al silenzio, nessun obbligo di verità): se non corroborate da riscontri, difficilmente intaccano il percorso motivazionale delle sentenze di merito.
- Gli apprezzamenti di merito sulla rilevanza e sull'assunzione delle prove sono insindacabili in cassazione quando la motivazione sia logica e coerente: l'inammissibilità può derivare anche dalla genericità delle doglianze sul punto.
- Questioni perdenti o non dedotte in sede di impugnazione (es. estinzione per prescrizione) non possono essere normalmente valorizzate in cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o di autosufficienza.
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