Cassazione Civile, Ordinanza n. 31758/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione il decreto con cui il Giudice di Pace ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore presso un centro di permanenza per i rimpatri, a seguito di espulsione dal territorio nazionale. Deduce tre censure: con la prima lamenta la violazione degli artt. 2 Cost. e 19 t.u. imm. e l'apparente/inesistente motivazione circa l'assenza di elementi ostativi all'espulsione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo; con la seconda denuncia la nullità del decreto per omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti della convalida; con la terza deduce la violazione dell'art. 14, comma 3, t.u. imm. e dell'art. 13 Cost., assumendo che il provvedimento di trattenimento era stato trasmesso al giudice oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo e accoglie il terzo. Rileva che il potere del giudice di convalida di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presuppone che i relativi elementi emergano dagli atti, senza possibilità di accertamenti officiosi: poiché il ricorrente non ha specificamente indicato tali elementi, la censura è inammissibile. Ritiene poi sufficiente la motivazione del Giudice di Pace, che aveva richiamato gli artt. 13 e 14 t.u. imm. e indicato la necessità di accertamenti supplementari sull'identità, l'acquisizione di documenti di viaggio e l'attesa di vettori idonei. Accoglie infine il terzo motivo perché dagli atti risulta che la trasmissione al giudice è avvenuta oltre le 48 ore dall'adozione del trattenimento, con conseguente inefficacia della misura per violazione di un termine che incide sulla libertà personale garantita dall'art. 13 Cost.; per questo cassa il decreto senza rinvio. Quanto alle spese, ne esclude la regolazione in presenza del patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e della soccombenza di un'Amministrazione statale, rinviando la liquidazione al giudice di pace ai sensi della disciplina sul patrocinio.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità del trattenimento e dell'espulsione; non costituisce la ratio decisoria autonoma della Corte.
art. 13 Cost.
la Corte vi collega la garanzia costituzionale della libertà personale e afferma che il mancato rispetto del termine di 48 ore per la trasmissione degli atti determina l'inefficacia della misura restrittiva.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente in relazione agli elementi ostativi all'espulsione.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
il comma 3 impone la trasmissione degli atti al giudice di pace senza ritardo e comunque entro 48 ore; il mancato rispetto di tale termine rende inefficace la misura. Il comma 4 è evocato per analogia sul termine assegnato al giudice per la convalida.
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato nel percorso argomentativo per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.
art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per affermare che, in caso di parte ammessa al patrocinio vittoriosa contro amministrazione statale, compensi e spese del difensore vanno liquidati dal giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione delle spettanze del difensore nel giudizio di cassazione, specie in ipotesi di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude che la condanna alle spese in favore dello Stato operi quando soccombente sia un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo solo se i relativi vizi emergono dagli atti, senza poter svolgere accertamenti officiosi di fatto.
- La censura in cassazione sul mancato rilievo incidentale della illegittimità del provvedimento espulsivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali elementi di fatto, già emersi nel merito, avrebbero dovuto indurre il giudice a rilevare il vizio.
- Una motivazione sintetica del giudice di pace è sufficiente se consente di ricostruire l'iter argomentativo e indica le ragioni concrete della convalida del trattenimento, come la necessità di accertamenti sull'identità, documenti di viaggio e disponibilità dei vettori.
- Il termine di 48 ore per la trasmissione degli atti al giudice di pace, previsto per il trattenimento amministrativo dello straniero, è perentorio nella sua funzione garantistica; la sua violazione determina l'inefficacia della misura, in quanto incide su una forma di privazione della libertà personale coperta dall'art. 13 Cost.
- Quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vince contro un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese e del compenso del difensore segue le regole speciali del testo unico sulle spese di giustizia e non la condanna alle spese in favore dello Stato prevista per l'ipotesi di soccombenza della parte non ammessa.
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