Cassazione Penale, Sentenza n. 25158/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile del 24/05/2021 (irrevocabile 24/02/2022) con cui la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna di Vincenzo Merlo per il reato di cui all'art. 416 c.p. e per fatti connessi agli artt. 110 c.p. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorso di revisione, articolato in quattro motivi, deduce: 1) l'esistenza di nuova prova decisiva, costituita dalla perizia tecnica del Centro Bureau Investigation del 21/09/2022 che proverebbe la regolarità delle esportazioni tramite CMR e la non falsità delle attestazioni sui beni strumentali; 2) e 3) la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni (originari DVD smarriti/sostituiti da CD-ROM e tracce interrotte), con violazione della genuinità della prova e dell'obbligo di verificarne l'utilizzabilità; 4) l'errata valutazione omissione di considerare la sentenza di assoluzione del sodale Rosario Abilone (Tribunale di Milano 27/09/2023), che sarebbe connessa ai reati per i quali Merlo è stato condannato. La difesa ha anche segnalato un errore materiale nella indicazione della data/provvedimento impugnato, chiarendo che l'ordinanza contestata è quella del 20/12/2024 (procedimento revisione n. 60/2024).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa non ha confrontato le proprie censure con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Sono state rilevate: la riproposizione di medesime deduzioni e prove già anteriormente dichiarate non nuove o non decisive; l'assenza di contestazione specifica del riepilogo dei motivi contenuto nell'ordinanza impugnata (con la conseguenza che le questioni non contestate si considerano proposte per la prima volta e quindi tardive); la perizia del 21/09/2022 è stata ritenuta non nuova e non decisiva poiché fondata su documentazione cartacea già valutata nel giudizio di merito; la doglianza sulle intercettazioni era già stata trattata in precedenti ordinanze d'inammissibilità; infine la nullità della sentenza per mera inutilizzabilità del mezzo di prova è deducibile con gli ordinari mezzi d'impugnazione e non giustifica la revisione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato per cui Merlo è stato condannato; indicata come titolo di condanna ma non oggetto di interpretazione sulla domanda di revisione
Richiamato come riferimento ai concorsi di reato rispetto ai fatti oggetto della condanna
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata come parte degli addebiti contestati in primo grado e confermati in appello
art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina la revisione per prove nuove; la Corte ha applicato il criterio che le prove devono essere realmente nuove e decisive, ritenendo la perizia non nuova e non decisiva perché basata su documentazione già valutata
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la sintetica enunciazione dei motivi nella esposizione del ricorso; richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nella memoria difensiva
Fondamento normativo per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto equa la misura di euro 3.000 in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, come interpretato alla luce della sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Massime di principio
- La revisione per nuove prove richiede che la prova sia realmente nuova e decisiva rispetto all'impianto probatorio già valutato: prove fondate su documentazione già esaminata non sono in genere idonee a giustificare la revisione
- Chi propone ricorso di revisione deve confrontare espressamente le proprie censure con la ratio e la motivazione del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto comporta inammissibilità
- Le questioni non specificamente contestate nel riepilogo dei motivi contenuto nell'ordinanza impugnata si considerano sollevate per la prima volta e possono essere dichiarate tardive; è quindi necessario indicare con precisione dove si assume che il giudice non abbia considerato precedenti deduzioni
- Le doglianze sulla genuinità o integrità di supporti informatici/intercettazioni richiedono elementi nuovi e specifici: la mera asserzione di manomissione senza prova nuova spesso non è sufficiente a fondare la revisione
- La deduzione della nullità della sentenza per vizi che possono essere rimossi con i normali mezzi d'impugnazione ordinari non costituisce di per sé motivo di revisione
- Errori formali nella indicazione del provvedimento impugnato possono essere sanati se la sostanza del ricorso è chiara, ma non eliminano l'onere di confrontare le censure con la motivazione dell'ordinanza impugnata
- Presentare ripetutamente istanze con le medesime argomentazioni già dichiarate inammissibili può comportare sanzioni (spese e somme a favore della Cassa delle ammende)
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