Cassazione Penale, Ordinanza n. 28993/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato quella di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, ma confermando la responsabilità per bancarotta semplice. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza l'insussistenza della colpa grave. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si limitassero a riproporre le argomentazioni già sollevate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi fossero aspecifiche e solo apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura che, sotto veste di vizio motivazionale, si traduce in una mera reiterazione di motivi già respinti in appello e non si confronta criticamente con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza della colpa grave. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
è il riferimento implicito al delitto di bancarotta semplice oggetto della conferma di responsabilità; il testo non indica espressamente il numero dell'articolo, ma la fattispecie è quella della bancarotta semplice.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un vizio di motivazione quando il ricorso si risolva nella pedissequa riproposizione delle stesse censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; in mancanza di un confronto effettivo con la motivazione della decisione di merito, il motivo è solo apparente e quindi inammissibile.
- La valutazione della sussistenza della colpa grave, quando sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non può essere efficacemente censurata in cassazione mediante mere affermazioni contrapposte del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →