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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26170/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge per omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che l'esclusione della recidiva (ritenuta sub valente rispetto all'attenuante speciale) avrebbe comportato il decorso del termine di prescrizione prima della decisione della Corte d'appello; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, non consentiti e generici. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la recidiva deve essere computata ai fini della prescrizione anche se risulta sub valente nel bilanciamento con le attenuanti (art. 157, comma terzo, cod. pen.), pertanto la doglianza sulla prescrizione era infondata. Il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e non ha confutato la motivazione logica della Corte d'appello sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie penale di ricettazione; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e la Cassazione ha giudicato la censura del ricorrente come mera riedizione del merito non ammessa in sede di legittimità.

  • art. 157, comma terzo, cod. pen.

    Interpretazione della Corte: il giudizio di bilanciamento (art. 69 cod. pen.) che porta una recidiva in sub valenza non incide sulla determinazione della pena massima e dunque non esclude l'incidenza della recidiva ai fini del computo della prescrizione.

  • art. 69 cod. pen.

    Riferimento al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte precisa che l'esito di tale bilanciamento non modifica la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione quando l'art. 157 la considera indipendente dal bilanciamento stesso.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione va computata la recidiva anche se in sede di bilanciamento con attenuanti è stata ritenuta sub valente; non si può far dipendere la prescrizione dal risultato del confronto ex art. 69 quando l'art. 157 comma 3 lo esclude.
  • In Cassazione non è consentito riproporre una rivalutazione del merito o una lettura alternativa dei fatti: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte di merito e indicare profili di diritto o vizi logici rilevanti.
  • Per impugnare la mancata dichiarazione di prescrizione è necessario svolgere un calcolo temporale chiaro che consideri tutte le circostanze normative rilevanti (es. recidiva, aggravanti) e fondare il vizio sulla normativa o sulla illogicità della motivazione, non su una semplice diversa valutazione del fatto.
  • La doglianza sull'insussistenza dell'elemento soggettivo richiede un esame critico della motivazione che ha accertato tale elemento; le censure puramente assertive o reiterative del giudizio di merito sono inammissibili in Cassazione.
  • Quando si contesta la prescrizione o la sussistenza del reato è utile richiamare costante giurisprudenza e motivare il contrasto con essa, indicando esattamente dove la motivazione di merito sarebbe illogica o contraddittoria.

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