Cassazione Penale, Ordinanza n. 13460/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza affrontare il merito della sentenza impugnata. Ha altresì applicato le conseguenze previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/03/2025 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo. La Corte non ha esaminato il merito delle doglianze, perché ha rilevato una causa di inammissibilità formale: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, mentre, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La declaratoria è stata ricondotta all'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevabile e dichiarabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità
entrata in vigore il 3 agosto 2017
ha riformulato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale
art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.
la mancanza della sottoscrizione da parte del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità quando la ragione è rilevabile ictu oculi
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
- La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile ex art. 591 c.p.p., che può essere dichiarata senza formalità quando emerga immediatamente dagli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale originario, la Corte non procede all'esame dei motivi di merito e applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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