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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15530/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di liquidazione del compenso professionale proposta da un avvocato per l'attività difensiva svolta in favore di una società assicurativa. Il professionista sosteneva che, in ragione del valore della causa in cui aveva assistito la cliente, il compenso dovesse essere parametrato allo scaglione tra un milione e due milioni di euro; la controparte, invece, riteneva la lite di valore indeterminabile. Il Tribunale aveva qualificato la causa come di valore indeterminabile e aveva applicato i parametri dello scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, accogliendo solo in parte la domanda e compensando per metà le spese. L'avvocato propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma successivamente rinunciò al ricorso in ragione di un accordo transattivo stragiudiziale intervenuto con la società, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché formulata dal ricorrente personalmente quale difensore di sé stesso, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha altresì rilevato che, non avendo la società svolto difese, non vi era luogo a statuizione sulle spese. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e validamente proposta, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è di stretta interpretazione e non può essere esteso per analogia ai casi di rinuncia al ricorso.
  • In assenza di difese della parte intimata, il giudice di legittimità può non provvedere sulle spese processuali nel declarare l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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