Cassazione Penale, Ordinanza n. 19820/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento relativo alla misura cautelare del divieto di espatrio applicata in pendenza del processo, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la misura nei suoi confronti. La Corte rileva tuttavia che l'ordinanza era stata notificata al difensore domiciliatario il 27 novembre 2024 e che il ricorso per cassazione era stato proposto solo l'11 dicembre 2024, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto per l'impugnazione. Il ricorso non conteneva elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la tardività dell'impugnazione rispetto alla notificazione validamente eseguita presso il difensore domiciliatario nominato nel corso del procedimento di cognizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale del provvedimento del Tribunale della libertà relativo alla misura cautelare
stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza cautelare; il termine decorre dalla notificazione valida al difensore domiciliatario
consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel subprocedimento cautelare, la notificazione dell'ordinanza al difensore domiciliatario validamente nominato nel corso del procedimento di cognizione è idonea a far decorrere il termine per proporre ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare è inammissibile se proposto oltre il termine di legge di dieci giorni dalla notificazione valida del provvedimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per tardività, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19722/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19724/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19725/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19727/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19728/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →