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Sentenza

Sentenza del 08/09/2017 n. 3563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Avviso di accertamento - Indagine effettuata presso l'Ufficio fiscale - Applicabilità art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla chiusura delle operazioni di controllo. Secondo tale prospettazione, il mancato rispetto del termine avrebbe determinato l'illegittimità dell'atto impositivo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente si applica esclusivamente quando la verifica fiscale comporta l'accesso dell'Amministrazione finanziaria ai locali del contribuente e la redazione di un processo verbale di chiusura delle operazioni. Non si applica, invece, alle indagini svolte esclusivamente "a tavolino", cioè presso gli uffici dell'Amministrazione senza accesso ai locali del contribuente. L'avviso di accertamento è stato quindi ritenuto valido sotto questo profilo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo per l'invio dell'avviso di accertamento

    La disposizione tutela il contribuente riconoscendogli un termine per presentare osservazioni dopo la conclusione di una verifica fiscale eseguita mediante accesso presso i suoi locali. Secondo la sentenza, il termine non è applicabile alle attività istruttorie svolte esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera, in via generale, quando vi è stato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente, conclusa con un verbale.
  • Le indagini fiscali svolte esclusivamente "a tavolino", sulla base di documenti e dati già disponibili presso l'Amministrazione, non fanno normalmente decorrere il termine di 60 giorni previsto da tale disposizione.
  • Per valutare la validità di un avviso emesso senza attendere 60 giorni occorre quindi verificare la concreta modalità dell'attività di controllo: accesso fisico ai locali del contribuente oppure mera istruttoria d'ufficio.
  • La sola esistenza di richieste documentali o interlocuzioni con il contribuente non equivale necessariamente a un accesso o a una verifica presso i suoi locali; la qualificazione dipende dalle modalità effettive dell'attività amministrativa.

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