Sentenza del 07/09/2017 n. 640 - Corte di Giustizia UE
Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica - Nozione -Processo anteriore già completato- Prodotto energetico di «uso combinato» Nozione- Prodotto energetico considerato ed utilizzo come carburante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'esenzione o il rimborso dell'imposta sull'elettricità relativa a 20.585,2 MWh consumati per azionare un turboventilatore. L'elettricità serviva a comprimere aria ambiente, successivamente riscaldata e immessa in un altoforno per rendere possibile e mantenere la riduzione chimica del minerale di ferro nella produzione di ghisa grezza. La società sosteneva che tale consumo fosse direttamente funzionale al processo di riduzione chimica e rientrasse quindi nell'esclusione prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'elettricità utilizzata per il funzionamento dei turboventilatori non costituisce elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica. Il collegamento con la riduzione chimica era troppo indiretto: l'elettricità azionava motori destinati a comprimere l'aria in una fase anteriore e distinta, mentre la riduzione chimica avveniva successivamente nell'altoforno. La Corte ha inoltre valorizzato la necessità di trattare allo stesso modo elettricità e prodotti energetici fungibili: se il turboventilatore fosse stato alimentato, ad esempio, a gasolio, il prodotto sarebbe stato usato come carburante e non avrebbe beneficiato dell'esclusione. Pertanto, l'elettricità restava soggetta alla tassazione prevista dalla direttiva. Le spese del procedimento principale sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino
La presente direttiva non si applica [...] agli usi combinati dei prodotti energetici.
L'uso combinato comprende l'impiego di prodotti energetici sia come combustibile sia per finalità diverse dall'uso come carburante o combustibile; la riduzione chimica è espressamente ricompresa tra tali finalità.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino
Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
L'esclusione dalla direttiva richiede un nesso sufficientemente diretto e necessario tra l'elettricità e la riduzione chimica. Non è sufficiente che l'elettricità alimenti un impianto ausiliario situato in una fase precedente, anche se il suo funzionamento è indispensabile al processo complessivo.
Direttiva 2003/96/CE, considerando 22
I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati [...] quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori.
Il sistema mira a tassare principalmente gli impieghi come combustibile o carburante e a escludere determinati usi combinati o produttivi. L'elettricità deve essere trattata in modo analogo ai prodotti energetici fungibili utilizzati per lo stesso scopo.
Stromsteuergesetz, articolo 9bis, paragrafo 1, punto 4
Sarà concessa una riduzione, un rimborso o una compensazione dell'imposta sull'elettricità [...] per processi di riduzione chimica.
La disposizione tedesca, attuativa della direttiva, deve essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione e non consente l'agevolazione per consumi elettrici meramente ausiliari o indiretti rispetto alla riduzione chimica.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esclusione fiscale relativa all'elettricità usata nella riduzione chimica, occorre dimostrare un impiego diretto, specifico e necessario nell'operazione chimica stessa; il semplice fatto che l'elettricità sia indispensabile al processo produttivo complessivo non è sufficiente.
- I consumi di energia destinati ad azionare motori, ventilatori, compressori o altri impianti ausiliari collocati in una fase anteriore o separata dal processo chimico possono restare imponibili, anche quando il processo principale non potrebbe funzionare senza tali impianti.
- L'interpretazione deve mantenere la parità di trattamento tra elettricità e prodotti energetici sostituibili: si deve verificare quale sarebbe la qualificazione fiscale dell'impiego se l'impianto fosse alimentato da un prodotto energetico anziché da elettricità.
- Le agevolazioni ed esclusioni dalla tassazione armonizzata devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese sulla base di un collegamento solo funzionale, remoto o indiretto con il processo agevolato.
- Nella valutazione concreta è importante distinguere tra l'energia che partecipa direttamente alla trasformazione chimica e quella utilizzata come forza motrice, per compressione, trasporto, ventilazione o riscaldamento preliminare.
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