Sentenza del 08/09/2017 n. 5236 - Comm. Trib. Prov. Milano
Raddoppio dei termini - Notifica ante modifiche legislative - Applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento fiscale. Il contribuente contestava l'estensione dei termini, sostenendo che il raddoppio avrebbe dovuto operare soltanto in presenza dell'effettiva presentazione della denuncia penale prevista dall'art. 331 c.p.p. La questione dipendeva anche dalla disciplina transitoria e dal momento di notifica dell'avviso di accertamento rispetto alle modifiche legislative che hanno subordinato il raddoppio all'effettivo invio della denuncia.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta applicabile: per gli accertamenti notificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il raddoppio dei termini opera quando la violazione tributaria comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., senza che sia necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia. La modifica legislativa che richiede l'effettivo invio della denuncia non si applica retroattivamente agli atti già notificati.
Norme richiamate
Art. 331 del codice di procedura penale
denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Il riferimento alla norma individua le violazioni tributarie per le quali sussiste l'obbligo di denuncia penale, presupposto del raddoppio dei termini secondo la disciplina applicabile prima delle modifiche legislative.
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Per gli avvisi notificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il raddoppio opera in presenza di una violazione astrattamente idonea a comportare l'obbligo di denuncia, anche se la denuncia non è stata concretamente presentata. La disciplina successiva, che richiede l'effettivo invio della denuncia, non incide sugli atti già notificati.
Massime di principio
- Per valutare la validità del raddoppio dei termini occorre innanzitutto individuare la data di notifica dell'avviso di accertamento e confrontarla con la data di entrata in vigore della modifica legislativa.
- Per gli atti notificati sotto la disciplina previgente, è sufficiente che la violazione contestata sia astrattamente configurabile come reato tributario e comporti l'obbligo di denuncia; non è necessariamente richiesta la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
- Per gli atti notificati sotto la disciplina successiva, il contribuente può contestare il raddoppio se l'Amministrazione non dimostra l'effettivo invio della denuncia penale nei termini e secondo le condizioni previste dalla legge.
- La mera astratta configurabilità del reato non esclude ogni controllo: la violazione deve essere concretamente idonea a integrare gli elementi del reato e non può essere utilizzata dall'Amministrazione in modo pretestuoso.
- La disciplina transitoria e il momento di notifica dell'atto sono determinanti; non è sufficiente applicare automaticamente la normativa vigente al momento della verifica o della dichiarazione.
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