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Sentenza

Sentenza del 08/09/2017 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Convenzione contro le doppie imposizioni - Potere impositivo esclusivo in capo ad uno dei due Stati - Potere residuale dell'altro - Non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso di ritenute IRPEF e addizionali, pari a 71.575,62 euro, subite in Italia nel 2010. Sosteneva che, in applicazione dell'art. 15, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna, il reddito da lavoro dipendente fosse imponibile esclusivamente in Spagna, poiché aveva soggiornato in Italia per meno di 183 giorni, era remunerato da un datore di lavoro residente in Spagna e il costo delle remunerazioni non era sostenuto da una stabile organizzazione italiana. L'Agenzia delle Entrate contestava sia l'ammissibilità del ricorso, ritenendo incompleta l'istanza di rimborso, sia la prova dei requisiti convenzionali.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello, riformando la decisione della CTP che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che l'istanza di rimborso era sufficientemente determinata, poiché indicava il contribuente, il tributo, l'importo e il periodo d'imposta; l'eventuale carenza documentale riguardava la fondatezza della richiesta e non la sua ammissibilità. Nel merito, ha ritenuto provati tutti i requisiti dell'art. 15, comma 2, della Convenzione Italia-Spagna e ha riconosciuto che il reddito era imponibile soltanto in Spagna, escludendo qualsiasi potere impositivo, anche residuale, dell'Italia. È stato quindi riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute subite in Italia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, poiché parte della documentazione era stata prodotta soltanto in appello.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 2, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna, ratificata con legge n. 633/1980

    Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se: il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per non oltre 183 giorni; le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro non residente nell'altro Stato; l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa situata nell'altro Stato.

    Quando ricorrono cumulativamente i tre presupposti, il potere impositivo spetta in via esclusiva allo Stato di residenza del lavoratore. Lo Stato in cui l'attività è materialmente svolta non conserva un potere impositivo residuale.

  • Art. 27, comma 2, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna

    La prova della residenza fiscale e della soggezione a imposizione nello Stato di residenza può essere fornita mediante certificazione dell'autorità fiscale competente, insieme alla documentazione utile a dimostrare gli altri requisiti convenzionali.

  • Art. 19, lett. g), D.Lgs. n. 546/1992

    Il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso è impugnabile quando esiste una domanda sufficientemente determinata. L'eventuale insufficienza delle prove non elimina l'atto impugnabile, ma incide sulla fondatezza della pretesa.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario è possibile produrre documenti anche in appello; la produzione tardiva può tuttavia incidere sulla regolamentazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Un'istanza di rimborso è ammissibile se consente di identificare chiaramente contribuente, tributo, importo e periodo d'imposta; la mancanza o insufficienza della documentazione probatoria riguarda normalmente il merito, non l'esistenza della domanda.
  • Per applicare la regola dei 183 giorni nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, devono essere verificati cumulativamente il limite temporale, la residenza del datore di lavoro e l'assenza di un costo sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa nello Stato della prestazione.
  • Quando una convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza, lo Stato in cui il lavoro è svolto non può tassare il reddito neppure in via residuale; le ritenute eventualmente operate devono essere rimborsate, se i requisiti sono adeguatamente provati.
  • È opportuno allegare già all'istanza certificato di residenza fiscale, contratto di lavoro, prova dei giorni di permanenza, documentazione sul datore di lavoro e sulle ritenute subite, nonché ogni elemento relativo all'assenza di una stabile organizzazione.
  • Nel contenzioso tributario la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa, ma il deposito tardivo può comportare la compensazione delle spese anche in caso di vittoria del contribuente.

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