Sentenza del 07/09/2017 n. 534 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Accisa energia elettrica - Esenzione - Comunicazione mensile - Requisito formale - Natura costitutiva - Sussiste - Principio di proporzionalità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. La mancata comunicazione periodica dei consumi impedisce il riconoscimento dell'accisa agevolata, anche qualora risultino presenti gli altri requisiti sostanziali. Il principio di proporzionalità e la prevalenza della sostanza sulla forma non sono stati ritenuti idonei a superare la disciplina interna, che attribuisce alla comunicazione natura costitutiva dell'agevolazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto all'accisa agevolata sull'energia elettrica in assenza della comunicazione periodica dei dati relativi ai consumi. Il ricorrente sosteneva che tale comunicazione fosse un adempimento meramente formale e che dovesse prevalere la sostanza, ossia l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'agevolazione. Il giudice ha invece ritenuto che l'obbligo di comunicazione mensile previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del d.l. n. 16/2012 costituisca un requisito costitutivo del beneficio, non una semplice formalità.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 4, del decreto-legge n. 16/2012
impone l'obbligo della comunicazione dei dati relativi al consumo di energia elettrica quale elemento costitutivo
La comunicazione periodica dei consumi è considerata un requisito necessario per accedere all'accisa agevolata; la sua omissione comporta la perdita del beneficio, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Principio di proporzionalità
Il principio non consente di disapplicare una formalità quando la normativa nazionale le attribuisce natura costitutiva del diritto all'agevolazione.
Substance over form doctrine
prevalenza della sostanza sulla forma
Il principio, valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, non è stato applicato in modo prevalente perché il diritto interno qualifica espressamente la comunicazione periodica come requisito costitutivo e non come mero adempimento formale.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-148/14
La sentenza europea richiamata distingue gli adempimenti formali dai requisiti sostanziali; tuttavia, secondo il giudice, tale impostazione non prevale quando la normativa nazionale attribuisce alla comunicazione una funzione costitutiva del beneficio.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale o agevolativa qualifica una comunicazione, dichiarazione o registrazione come requisito costitutivo, la sua omissione può comportare la perdita del beneficio anche se i presupposti sostanziali risultano effettivamente presenti.
- Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma opera soprattutto per irregolarità meramente documentali o non essenziali; non consente automaticamente di sanare l'omissione di un adempimento che la legge considera necessario per la nascita del diritto.
- Per usufruire di un'agevolazione è necessario verificare non solo i requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche tutti gli adempimenti periodici, i termini e le modalità di comunicazione previsti dalla disciplina.
- La proporzionalità non esclude necessariamente la decadenza dal beneficio quando l'adempimento omesso serve a consentire il controllo dei consumi, la verifica dell'agevolazione o il corretto funzionamento del sistema fiscale.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra un errore formale nella comunicazione, eventualmente sanabile, e la sua omissione totale: quest'ultima è più facilmente considerata ostativa quando la legge le attribuisce natura costitutiva.
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